mercoledì 2 maggio 2012

ELEZIONI DEL 6-7 MAGGIO: RIFIUTO DELLA SCHEDA



IL 6 E 7 MAGGIO TUTTI AI SEGGI ELETTORALI !!!

DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA:
1) ANDARE A VOTARE, PRESENTARSI CON I DOCUMENTI + TESSERA ELETTORALE E FARSI VIDIMARE LA SCHEDA;
2) NON TOCCARE LA SCHEDA (se si tocca la scheda viene contata come nulla e quindi rientra nel meccanismo del premio di maggioranza) E ESERCITARE IL DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA (DOPO VIDIMATA), dicendo: 'Rifiuto la scheda per protesta, e chiedo che sia verbalizzato!';
3) PRETENDERE CHE VENGA VERBALIZZATO IL RIFIUTO DELLA SCHEDA;
4) ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO DI AGGIUGERE, IN CALCE AL VERBALE, UN COMMENTO CHE GIUSTIFICHI IL RIFIUTO (ad esempio: 'Nessuno dei politici inseriti nelle liste mi rappresenta' - D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - Art. 104);
COSI FACENDO NON VOTERETE, ED EVITERETE CHE IL VOTO, NULLO O BIANCO, SIA CONTEGGIATO COME QUOTA PREMIO PER IL PARTITO CON PIU' VOTI!
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Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - Art. 104 - Par. 55) Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi atre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.Illustro nei dettagli il sistema da usare:

Art. 104
1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.
2. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
3. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.
4. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni.
5. Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
6. I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
7. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.


MI AIUTATE A DIVULGARE?

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