EQUITALIA, ENNESIMA SENTENZA A FAVORE DEL CITTADINO VESSATO! QUESTA VOLTA UN GIUDICE DI PACE DI GENOVA NON SOLO HA RIAFFERMATO LE SENTENZE DI MILANO E LECCE DICHIARANDO NULLE ED ILLEGITTIME LE NOTIFICHE VIA RACCOMANDATA, MA E' ANDATO OLTRE DICHIARANDOLE INESISTENTI.
E UNA NOTIFICA INESISTENTE NON SI PUO' SANARE! IMPUGNATE LE VOSTRE CARTELLE ESATTORIALI FATE RISPETTARE I VOSTRI DIRITTI!
Ancora una sentenza che farà esultare i contribuenti raggiunti da cartelle esattoriali di Equitalia: si sta sempre più affermando quell’indirizzo giurisprudenziale (un tempo minoritario) – favorevole al cittadino – secondo cui sono invalide tutte le cartelle notificate, con semplici raccomandate a.r., direttamente dall’agente di riscossione. Al contrario, sempre più giudici si stanno convincendo del fatto che dette notifiche debbano essere fatte – così come per tutti gli atti di avvio di procedimenti giudiziari – attraverso gli “ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati” [1]. In buona sostanza, stiamo ricevendo le cartelle esattoriali come se si trattasse di lettere qualsiasi e non invece atti di un certo peso.
In passato, avevamo affrontato lo stesso tema con riferimento alle sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e quella Regionale di Milano, prime a sposare questo indirizzo, che avevano anche spiegato il meccanismo con cui materialmente dovrebbe avvenire la notifica.
Pochi giorni fa, si è unito al coro il Giudice di pace di Genova [2], il quale non solo ha confermato il suddetto orientamento, ma è andato oltre. Secondo il magistrato ligure, le notifiche fatte per mezzo dei soggetti non autorizzati non sono nulle, bensì del tutto inesistenti! Una conseguenza certo più grave per l’agente di riscossione, che pregiudicherebbe qualsiasi tipo di effetto giuridico dell’atto notificato.
Non è tutto. La sentenza ha rigettato anche la suggestiva difesa spiegata da Equitalia. Secondo quest’ultima, il fatto che il contribuente proponga ricorso, dimostrerebbe che la notifica della cartella è andata comunque a buon fine e, quindi, che il vizio del procedimento è stato sanato. Non è così – ricorda il Giudice di Pace – quando si parla di “inesistenza” di una notifica. Non si può sanare una notifica inesistente! Con il risultato che, stando a questi precedenti, chiunque potrebbe impugnare una cartella esattoriale, senza che tale comportamento possa essere considerato un’implicita ammissione di avvenuta notifica.
Nel caso di specie, poi, l’ulteriore conseguenza è stata l’annullamento del fermo al veicolo, che era stato appunto iscritto a seguito della notifica della cartella contestata.
[1] Essi sarebbero: 1) gli Ufficiali della riscossione; 2) gli Agenti della Polizia Municipale; 3) i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario; 4) altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
[2] Giudice di Pace di Genova, sent. n. 4486/2012 del 27.06.2012. Secondo il magistrato, l’art. 26 del Dpr 602/73 non ha attribuito all’agente della riscossione la facoltà di provvedere direttamente, tramite il servizio postale, alla notifica della cartella esattoriale. In ragione della notevole compressione che tali atti determinano sui diritti dei cittadini, i giudici hanno ritenuto che tanto le cartelle di pagamento quanto gli avvisi di iscrizione di ipoteca devono essere notificati a mezzo di “ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati” e non, come avviene oggi, con semplici raccomandate a.r. inviate direttamente dall’agente di riscossione (Equitalia).
Fonte: la legge per tutti
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finalmente la gente inizia a capire qualcosa, non è il primo di giudice che da la ragione ai cittadini. Hai sentito quei comuni del Friuli intasati da cittadini che ritirano raccomandate di ladritalia la quale richiede ricevute di pagamenti vecchie? Una vergogna assoluta!
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