In
linea generale una violazione al codice della strada, deve essere immediatamente
contestata.
Nel
caso in cui invece non sia possibile contestare immediatamente la violazione al
conducente o al proprietario del veicolo, la legge prevede che il verbale della
infrazione debba essere notificato al proprietario del veicolo.
Naturalmente
tale verbale deve esser redatto con precisione, ovvero deve contenere a pena di
nullità, tutti gli elementi che permettano di verificare la correttezza e
veridicità del verbale redatto, ovvero deve contenere la targa e la marca del
veicolo, la data e il luogo dell’infrazione, ma soprattutto devono essere
indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
Ebbene,
nei casi in cui non sia possibile procedere alla contestazione immediata,
il verbale (ovvero la multa) deve essere notificato al
trasgressore entro e non oltre 90 giorni dalla data
di accertamento dell'infrazione. Nel caso in cui invece essa
venga notificato oltre tale termine, è possibile chiederne al Prefetto
l’annullamento per inesistenza.
Altro
caso di nullità si ha nell’ipotesi in cui la multa venga notificata al
vecchio proprietario, sempreché il passaggio di proprietà sia stato
regolarmente notificato al PRA in data antecedente alla contestazione
dell’infrazione al codice della strada .
In questi specifici casi, è possibile fare un ricorso al Prefetto
direttamente , evidenziando i motivi di nullità e chiedendo appunto
l’annullamento della multa.
Il ricorso al prefetto potrà essere spedito per raccomandata allo
stesso o potrà essere consegnato al Prefetto per il tramite del Comando di
Polizia che ha elevato la multa. Nel caso in cui non vi fosse risposta entro il
termine di 120 gg. dalla ricezione della raccomandata, la multa potrà essere
considerata “annullata automaticamente”.
Il vecchio termine per la notifica della multa era di 150gg., ma
l’articolo 201 del nuovo codice
della strada, così come modificato dall’art. 36 della legge n. 120 del 29
luglio 2010, ha ridotto da 150 a 90 giorni il termine per la notificazione del
verbale nelle ipotesi su descritte. in cui non sia stata possibile la
contestazione immediata della violazione.
Avv. Floriana Baldino
Per contatti
scrivere a florianabaldino@gmail.com
oppure a federitaliatrani@gmail.com
Mentre vorrei sapere se una sentenza emessa per sosta vietata che viene confermata dal G.d. P. non è stata ancora notificata alla parte come ricorso non accolto come deve essere pagata. Infatti ai vigili urbani non c'è traccia e non può essere estinta la violazione con il pagamento al quale l'automobilista soccombente è tenuto.
RispondiEliminahanno sbagliato a scrivere il mio nome sulla multa e mi sono accorta dopo una settimana perché la volevo pagare,posso contestarla?
RispondiEliminaNon credo che la mancanza della marca del veicolo sul verbale possa essere motivo di annullamento.
RispondiEliminaSono entrato, senza accorgermene in un percorso a traffico limitato (Gallipoli), dopo 55 giorni è arrivata al mio domicilio un verbale, ma non trovandomi lo stesso è tornato indietro. Da mie verifiche la visione è stata rilevata da telecamere poste lungo il corso a traffico limitato. Mi chiedo: questi marchingegni sono legali? e come posso contestare la cifra da pagare (95,71 euro)? grazie.
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