mercoledì 16 ottobre 2013

MOTIVI DI NULLITA' DELLA MULTA. QUANDO E' POSSIBILE CONTESTARE UNA MULTA



In linea generale una violazione al codice della strada, deve essere   immediatamente contestata.
Nel caso in cui invece non sia possibile contestare immediatamente la violazione al conducente o al proprietario del veicolo, la legge prevede che il verbale della infrazione debba essere notificato al proprietario del veicolo.
Naturalmente tale verbale deve esser redatto con precisione, ovvero deve contenere a pena di nullità, tutti gli elementi che permettano di verificare la correttezza e veridicità del verbale redatto, ovvero deve contenere la targa e la marca del veicolo, la data e il luogo dell’infrazione, ma soprattutto devono essere indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
Ebbene, nei casi in cui non sia possibile procedere alla contestazione immediata,  il verbale (ovvero la multa) deve essere notificato al trasgressore entro e non oltre 90 giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.  Nel caso in cui invece essa venga notificato oltre tale termine, è possibile chiederne al Prefetto l’annullamento per inesistenza.
Altro caso di nullità si ha nell’ipotesi in cui  la multa venga notificata al vecchio proprietario, sempreché il passaggio di proprietà sia stato regolarmente notificato al PRA in data antecedente alla contestazione dell’infrazione al codice della strada .
In questi specifici casi, è possibile fare un ricorso al Prefetto direttamente , evidenziando i motivi di nullità e chiedendo appunto l’annullamento della multa.
Il ricorso al prefetto potrà essere spedito per raccomandata allo stesso o potrà essere consegnato al Prefetto per il tramite del Comando di Polizia che ha elevato la multa. Nel caso in cui non vi fosse risposta entro il termine di 120 gg. dalla ricezione della raccomandata, la multa potrà essere considerata “annullata automaticamente”.

Il vecchio termine per la notifica della multa era di 150gg., ma l’articolo 201 del nuovo codice della strada, così come modificato dall’art. 36 della legge n. 120 del 29 luglio 2010, ha ridotto da 150 a 90 giorni il termine per la notificazione del verbale nelle ipotesi su descritte.  in cui non sia stata possibile la contestazione immediata della violazione.

Avv. Floriana Baldino

Per contatti scrivere a florianabaldino@gmail.com  oppure a federitaliatrani@gmail.com


4 commenti:

  1. Mentre vorrei sapere se una sentenza emessa per sosta vietata che viene confermata dal G.d. P. non è stata ancora notificata alla parte come ricorso non accolto come deve essere pagata. Infatti ai vigili urbani non c'è traccia e non può essere estinta la violazione con il pagamento al quale l'automobilista soccombente è tenuto.

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  2. hanno sbagliato a scrivere il mio nome sulla multa e mi sono accorta dopo una settimana perché la volevo pagare,posso contestarla?

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  3. Non credo che la mancanza della marca del veicolo sul verbale possa essere motivo di annullamento.

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  4. Sono entrato, senza accorgermene in un percorso a traffico limitato (Gallipoli), dopo 55 giorni è arrivata al mio domicilio un verbale, ma non trovandomi lo stesso è tornato indietro. Da mie verifiche la visione è stata rilevata da telecamere poste lungo il corso a traffico limitato. Mi chiedo: questi marchingegni sono legali? e come posso contestare la cifra da pagare (95,71 euro)? grazie.

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