ECCO IL TESTO COMPLETO DELLA DENUNCIA PRESENTATA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
ITALIANA E CHE SARA' A GIORNI PRESENTATA ALL'ATTENZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
INTERNAZIONALE PENALE DELL'AIA.
ROMA, 21/12/2012
Al Comando stazione dei
Carabinieri
SEDE
Alla Procura Della Repubblica Competente
Alla
Alta Corte Penale Internazionale de l’Aia
E,
p.c. Ad
Altri
QUERELA/DENUNCIA ALLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
DELL’AIA (I.C.C.)
Contro
lo Stato italiano i suoi più alti amministratori ed altri :
1)
Il Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano;
2)
Tutti i Presidenti della Repubblica
italiana a partire dall’anno 1992;
3)
Il Presidente del consiglio dei
ministri Silvio Berlusconi;
4)
Il presidente del Consiglio dei
ministri sig. Mario Monti;
5)
Tutti i presidenti del Consiglio dei
Ministri a partire dall’anno 1992;
6)
Il Presidente della Camera Gianfranco Fini;
7)
Tutti i presidenti della Camera a partire dall’anno 1992;
8)
Il Presidenti del Senato Renato
Schifani;
9)
Tutti i presidenti del Senato a partire dall’anno 1992;
10)
Tutti i componenti dello
Pseudo-governo dei tecnici nominati da Monti;
11)
Tutti i Ministri dei governo
Berlusconi (all’apparenza appena dimesso, esautorato?);
12)
Tutti i Ministri della Repubblica a partire dall’anno 1992;
13)
Tutti i Segretari dei Partiti
dell’arco parlamentare a partire
dall’anno 1992;
14)
Tutti i Parlamentari che hanno
accettato passivamente il “Golpe” a
partire dall’anno 1992;
15)
Tutti i consiglieri delle banche nazionali,
e non, di cui costoro sono emanazione;
16)
Il Governatore della Banca Centrale
Europea Mario Draghi;
17)
Il sig. Mario Monti Presidente del
consiglio e tutti i componenti del “Governo Tecnico”;
18)
Tutti i Presidenti del Consiglio
Superiore della Magistratura a partire
dall’anno 1992;
19)
Tutti i Presidenti della Corte dei
Conti a partire dall’anno 1992;
20)
Tutti i Generali Capo di Stato
Maggiore della Difesa a partire
dall’anno 1992;
21)
Tutti i Generali Capo di Stato
Maggiore dell’Aereonautica a partire
dall’anno 1992;
22)
Tutti gli Ammiragli Comandante della
Marina Militare a partire dall’anno 1992;
23)
Tutti i Comandanti Generale di Corpo
di Guardia di Finanza a partire
dall’anno 1992;
24)
Tutti i Comandanti Generale di Corpo d’Armata
dei Carabinieri a partire dall’anno 1992;
25)
Tutti i Dirigenti Generali Comandanti
della Pubblica sicurezza a partire
dall’anno 1992;
26)
Tutti i Dirigenti Generali del Corpo
Forestale dello Stato a partire
dall’anno 1992;
27)
Tutti i Generali Comandanti dei corpi
di polizia giudiziaria locale a partire
dall’anno 1992;
28)
Il governatore
della Banca d’Italia sig. Ignazio Visco ;
29)
Tutti i
titolari e dirigenti del ministero dell’ Economia a partire dall’anno 1992;
30)
Tutti i
titolari e dirigenti del ministero delle Finanze a partire dall’anno 1992;
31)
Tutti i
titolari e dirigenti del ministero del Tesoro a partire dall’anno 1992;
32)
Tutti i
titolari e dirigenti del ministero del Bilancio a partire dall’anno 1992;
33)
Tutti i Ragionieri
Generali dello Stato a partire dall’anno 1992;
34)
Tutti i Consiglieri
e i Direttori Generali della Corte dei Conti a partire dall’anno 1992;
35)
Tutti i
Presidente e Consiglieri d’amministrazione
della Con.So.B. a partire dall’anno 1992;
36)
Tutti i
Governatori e Dirigenti della Banca Centrale Europea a partire dall’anno 2002;
37)
Tutti i
Governatori e Dirigenti della Banca d’Italia a partire dall’anno 1992;
38)
Tutti i Consiglieri
d’amministrazione delle banche commerciali a partire dall’anno 1992;
39)
Tutti i
Ragionieri Generali dello Stato a partire dall’anno 1992;
40)
Tutti i Consiglieri
e i Direttori Generali della Corte dei Conti a partire dall’anno 1992;
41)
Tutti i
Dirigenti, Amministratori e Funzionari della Equitalia S.p.A.;
42)
Tutti i Consiglieri dell’”Autorità
Garante delle telecomunicazioni” (Agcom);
43)
Tutti i componenti del CO.RE.COM Lazio
da L. 31 luglio 1997, n. 249;;
44)
Tutti i
ministri delle comunicazioni a partire da L. 31 luglio 1997, n. 249;
45)
Tutti i
Direttori Generali del ministero delle comunicazioni a partire da L.31 luglio ‘97 n.
249;
46)
Tutti i
Consiglieri d’amministrazione della .B.C.E.;
47)
Tutti i Consiglieri
e Dirigenti della Banca d’Italia a partire dall’anno 1992;
48)
Il sig.r Befera come Direttore
Generale dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Spa;
49)
Tutti gli ottocento Dirigenti Generali
dello Stato sottocitati a partire dall’inizio dei fatti;
50)
Il Direttore
dell'Agenzia delle Entrate e Presid. di Equitalia S.p.A sig.r
Massimo Romano;
51)
Il Vice
Presidente Equitalia sig.r Antonio
Mastrapasqua;
52)
Il direttore generale di Equitalia
sig.r Marco Cuccagna;
53)
Il Vice Direttore Generale di Equitalia sig.r Luciano
Mattonelli;
54)
Il Vice Direttore Generale di Equitalia sig.r Renato
Raffaele Vicario;
55)
L’Amministratore
Delegato
di Equitalia nord sig.r Giancarlo Rossi;
56)
L’Amministratore
Delegato di
Equitalia centro sig.r Antonio Piras;
57)
L’Amministratore
Delegato
di Equitalia sud sig.r Benedetto Mineo;
58)
Tutti i Consiglieri d’amministrazione
di Poste Italiane S.p.A., fra cui il sig.r Giovanni
Ialongo e il sig.r Massimo Sarmi per non aver
sospeso il servizio di consegna pur
dopo
le palesi
violazioni di legge costantemente sanzionate;
59)
titolari di
agenzie recupero credito adottanti procedure postali per notificare cartelle
esattoriali;
60) Tutti i
responsabili legali dell’agenzia di “Rating” internazionale Standard &
Poors;
61) Tutti i
responsabili legali dell’agenzia di “Rating” internazionale Moody’s;
62)
Tutti
gli Amministratore Delegati di Banca IMI
S.p.A. a partire dall’anno 1992;
63)
Tutti
gli Amministratore Delegati di Barclays Bank
PLC a partire dall’anno 1992;
64)
Tutti
gli Amministratore Delegati di BNP Paribas a partire dall’anno 1992;
65)
Tutti
gli Amministratore Delegati di Citibroup
Global Markets Ltd. a partire
dall’anno 1992;
66)
Tutti
gli Amministratore Delegati di Commerzbank
A.G. a partire dall’anno 1992;
67)
Tutti gli Amministratore Delegati di Credit Agricole Corp. Inv. Bank a partire dall’anno 1992;
68)
Tutti
gli Amministratore Delegati di Credit Suisse
Securities (Europe) Ltd. a
partire
dall’anno 1992;
69)
Tutti
gli Amministratore Delegati di Deutsche Bank
A.G. a partire dall’anno 1992;
70)
Tutti
gli Amministratore Delegati di Goldman Sachs
Int. Bank a partire dall’anno
1992;
71)
Tutti
gli Amministratore Delegati di HSBC France a partire dall’anno 1992;
72)
Tutti
gli Amministratore Delegati di ING Bank N.V. a partire dall’anno 1992;
73)
Tutti
gli Amministratore Delegati di JP Morgan
Securities Ltd. a partire
dall’anno 1992;
74)
Tutti
gli Amministratore Delegati di Merrill Lynch
Int. a partire dall’anno 1992;
75)
Tutti
gli Amministratori Delegati di Monte dei Paschi di Siena Capital Services
Banca per le
Imprese S.p.A. a partire dall’anno 1992;
76)
Tutti
gli Amministratori Delegati Delegati di Morgan
Stanley & Co. Int. PLC a
partire
dall’anno 1992;
77)
Tutti
gli Amministratori Delegati di di Nomura
Int.PLC a partire dall’anno
1992;
78)
Tutti
gli Amministratori Delegati di Royal Bank of
Scotland PLC a partire dall’anno
1992;
79)
Tutti
gli Amministratori Delegati di Societè
Generale Inv. Banking a partire
dall’anno 1992;
80)
Tutti
gli Amministratori Delegati di UBS Ltd. a partire dall’anno 1992;
81)
Tutti gli Amministratori Delegati di UniCredit Bank A.G. a partire dall’anno 1992;
Per le ipotesi dei reati
p. e p. dagli articoli:
1)
Riduzione in schiavitù (art.600 c.p.);
2)
Alto tradimento
(art.90 Costituzione, per i civili sopra indicati);
3)
Alto tradimento
(artt.77; 78; 81; 82; 84;100 cod. militare di pace, per i militari indicati);
4)
Concorso formale
in reato continuato (art.81 c.p.);
5)
Pene per coloro
che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
6)
Circostanze
aggravanti (art.112 c.p.);
7)
Attentato contro
l’integrità l’indipendenza e l’unità dello Stato (art.241 c.p.);
8)
Intelligenze con
lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano (art.243 c.p.);
9)
Corruzione del
cittadino da parte dello straniero (art.246 c.p.);
10)
Infedeltà in
affari di Stato (art.264 c.p.);
11)
Attentato contro
la Costituzione dello Stato (art.283 c.p.);
12)
Usurpazione di
potere politico o comando militare (art.287 c.p.):
13)
Attentati contro
i diritti politici del cittadino (art.294 c.p.);
14)
Istigazione a
commettere alcuno dei delitti provveduti dai capi i° e II° (art.302 c.p.);
15)
Pubblica
istigazione e apologia (art.303 c.p.);
16)
Peculato (art.314
c.p.);
17)
Corruzione per un
atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.);
18)
Corruzione di
persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.);
19)
Abuso d’uffico
(art.323 c.p.);
20)
Omissione di atti
d’ufficio (art.328 c.p.);
21)
Interruzione d’un
servizio pubblico o di pubblica utilità (art.331 c.p.);
22)
Usurpazione di
funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);
23)
Inadempimento di
contratto di pubbliche forniture (art.355 c.p.);
24)
Frode nelle pubbliche
forniture (art.356 c.p.);
25)
Istigazione a
delinquere (art.414 c.p.);
26)
Istigazione a
disobbedire alle leggi (art.415 c.p.);
27)
Associazione a
delinquere (art.416 bis);
28)
Falsificazione di
monete, spendita ed introduzione nello Stato ….. etc., (art. 453 c.p.);
29)
Alterazione di
monete (art.454 c.p.);
30)
Circostanze
aggravanti (art.456 c.p.);
31)
Parificazione
delle carte di pubblico credito alle monete (art.458 c.p.);
32)
Falsità materiale
commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);
33)
Falsità materiale
commessa dal pubblico ufficiale in
certificati (art.477 c.p.);
34)
Falsità
ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.);
35)
Falsità materiale
commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.480 c.p.);
36)
Falsità materiale
commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.);
37)
Falsità materiale
commessa dal privato (art.482 c.p.);
38)
Falsità
ideologica commessa dal privato in atti pubblici (art.483 c.p.);
39)
Falsità commesse
da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);
40)
Distruzione di
materie prime o di prodotti agricoli o industriali o di produzione (art.499
c.p.);
41)
Manovre
speculative su merci (art.501 bis c.p.);
42)
Boicottaggio
(art. 507 c.p.):
43)
Turbata libertà
dell’industria o del commercio (art.513 c.p.);
44)
Riduzione in
schiavitù (art.600 c.p.);
45)
Circonvenzione di
persone incapaci (art.643 c.p.);
46)
Abuso della
credulità popolare (art.661 c.p.);
47)
Istigazione o
aiuto al suicidio (art.580 c.p.);
48)
Furto (art.624
c.p.);
49)
Truffa (art.640
c.p.);
50)
Circonvenzione di
persone incapaci (art.643 c.p.);
51)
Abuso della
credulità popolare (art.661 c.p.);
52)
Furto (art.624
c.p.);
53)
Rapina (art.628
c.p.);
54)
Estorsione
(art.629 c.p.);
55)
Truffa (art.640
c.p.);
56)
Usura (art.644
c.p.);
57)
Appropriazione
indebita (art.646 c.p.);
58)
Abuso della
credulità popolare (art.661 c.p.);
59)
Ed eventuali
altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-
LUOGO DI COMMISSIONE : Tutto il territorio italiano
TEMPO
DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;
Persone
offese: la Repubblica italiana, tutti i
Cittadini italiani, la Nazione italiana.
STRUMENTO DI RIFERIMENTO : Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale
Ratifica
italiana:
12 luglio 1999, n. 232
Entrata
in vigore in Italia:
20 luglio 1999
….. OMISSIS … Evidenziando che la
Corte penale internazionale istituita ai sensi del presente Statuto e’
complementare alle giurisdizioni penali nazionali,
Articolo 4 Status
giuridico e poteri della Corte
2. La
Corte può esercitare le proprie funzioni ed i propri poteri quali preveduti nel
presente Statuto, sul territorio di qualsiasi Stato Parte e mediante una
convenzione a tal fine, sul territorio di ogni altro Stato.
Articolo 5. Crimini
di competenza della Corte
1. La
competenza della Corte e’ limitata ai crimini piu’ gravi, motivo di allarme per
l’intera comunita’ internazionale. La Corte ha competenza, in forza del
presente Statuto, per i crimini seguenti:a) crimine di genocidio;
b) crimini contro l’umanita’;
c) crimini di guerra;
d) crimine di aggressione.
2. La Corte esercitera’ il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione successivamente all’adozione in conformita’ agli articoli 121 e 123, della disposizione che definira’ tale crimine e stabilira’ le condizioni alle quali la Corte potra’ esercitare il proprio potere giurisdizionale su tale crimine. Tale norma dovra’ essere compatibile con le disposizioni in materia della Carta delle Nazioni Unite.
Articolo 6. Crimine
di genocidio
Ai fini del
presente Statuto, per crimine di genocidio s’intende uno dei seguenti atti commessi
nell’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico,
razziale o religioso, e precisamente:a) uccidere membri del gruppo;
b) cagionare gravi lesioni all’integrita’ fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;
c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;
e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso;
Articolo 7. Crimini
contro l’umanità
1. Ai fini
del presente Statuto, per crimine contro l’umanità s’intende uno degli atti di
seguito elencati se commesso nell’ambito di un esteso o sistematico attacco
contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell’attacco:a) Omicidio;
b) Sterminio;
c) Riduzione in schiavitù;
…. Omissis ….
k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale.
2. Agli effetti del paragrafo 1:
a) Si intende per "attacco diretto contro popolazioni civili" condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti previsti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l’attacco;
b) per "sterminio" s’intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l’accesso al vitto ed alle medicine;
c) per "riduzione in schiavitù" s’intende l’esercizio su una persona di uno o dell’insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;
… omissis …
e) per "tortura" s’intende l’infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori, o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;
….. omissis …
g) per "persecuzione" s’intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all’identità
…… omissis ….
Articolo 13.
Condizioni di procedibilità
Articolo 15. Il
Procuratore
……
OMISSIS …
STRUMENTO DI
RIFERIMENTO PER I MILITARI COINVOLTI
Codice
Penale Militare di Pace
Titolo I
DEI REATI CONTRO LA FEDELTÀ E LA DIFESA MILITARE.
Capo I
DEL TRADIMENTO.
Art. 77. Alto tradimento. (1)
Il militare, che commette alcuno dei delitti
contro la personalità dello Stato preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 283,
285, 288, 289 e 290-bis del codice penale, modificati dal decreto legislativo
luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, e dalla legge 11 novembre 1947,
numero 1317, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso
codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione.
Art. 78. Istigazione all'alto
tradimento; cospirazione; banda armata.
E' punito a norma delle corrispondenti
disposizioni del codice penale, aumentata la pena della reclusione da un terzo
alla metà:
1.
il militare colpevole di istigazione o
cospirazione, dirette a commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo
precedente;
2.
il militare, che, per commettere
alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente, promuove, costituisce od
organizza una banda armata, ovvero vi partecipa.
Art. 81. Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate dello Stato. (1)
Il
militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o
una di queste, ovvero il Governo o la
Corte Costituzionale o l'Ordine
giudiziario, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.
Art. 82. Vilipendio alla nazione
italiana.
Il
militare, che pubblicamente vilipende la nazione italiana, è punito con la
reclusione militare da due a cinque anni.
Se il fatto è commesso in territorio estero, si applica la reclusione militare da due a sette anni.
Se il fatto è commesso in territorio estero, si applica la reclusione militare da due a sette anni.
Art. 84. Intelligenze con lo straniero
e offerta di servizi.
Il militare, che tiene intelligenze con lo
straniero, dirette a favorire, per il caso di guerra con lo Stato italiano, le
operazioni militari di uno Stato estero, è punito con la reclusione non
inferiore a quindici anni.
Se trattasi di offerte di servizi non ancora accettate, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.
Se trattasi di offerte di servizi non ancora accettate, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.
Art. 100. Omesso rapporto.
Il militare, che, avendo notizia di alcuno
dei reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti, per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare, non inferiore
nel massimo a cinque anni, o una pena più grave, non ne fa immediatamente
rapporto ai superiori, è punito con la reclusione militare da tre mesi a due
anni.
Se il colpevole è un ufficiale, si applica la reclusione militare da uno a tre anni.
Se il colpevole è un ufficiale, si applica la reclusione militare da uno a tre anni.
Premesso che :
- La Costituzione italiana non è mai stata
ratificata dai cittadini italiani, originari ed esclusivi detentori della
Sovranità tramite referendum popolare, cittadini che unici hanno potere di legittimare,
come dichiarato nello stesso art. 1 della Costituzione;
- La costituzione italiana risulta sotto
molti aspetti inapplicata o addirittura elusa sia nella lettera che nei
fatti;
- Costituzione italiana stessa … che
attraverso una serie di successive “scatole cinesi” gradualmente partendo
dalla originaria definizione che (la sovranità appartiene al popolo [e qui
incomincia la sottrazione di potere] … che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione) … poi arriva al punto in cui
- Il Presidente
della Repubblica ….. che nessuno dei cittadini “sovrani” elettori si è mai
sognato di eleggere a Presidente…….
- Designa un tizio
(Dr. Mario Monti) non eletto da nessuno,
ma lo nomina
senatore a vita “ipso facto”, perché così necessitava, non si sa per quali
meriti… …… (che è consulente e collaboratore della Goldman-Sachs ed altre
amene banche “d’affari” da “illo tempore”……
- l quale a “senatore
a vita” sua volta nomina
ministri degli emeriti (molto chiacchierati) personaggi da nessuno mai
votati e meno che mai eletti, dove la volontà popolare e la sovranità dei
cittadini proprio non ha avuto nessuna occasione per esprimersi… ed al
contrario è stata spudoratamente beffata, raggirata e truffata.
- Per cui oggi ci ritroviamo dei perfetti
usurpatori che nessuno ha MAI votato, NÉ eletto… a dirigere il paese;
- Personaggi che
hanno violato ogni norma costituzionale e ogni linea di Diritto e ogni Sovranità
popolare e che non hanno nessuna investitura popolare… e che sono in
totale carenza di mandato istituzionale derivante da delega del potere
popolare…
- I quali in barba
a tutte le norme, regolamenti, logica, Diritto, hanno la ferma intenzione
di prendere in futuro decisioni di lacrime e sangue a scapito ed in danno
del popolo;
- Popolo che in
una repubblica democratica e libera, come noi in Italia dovremmo essere,
ha il titolo assoluto, imprescindibile, inequivocabile, inalienabile di
sovranità sulle proprie decisioni.
- Sovranità che
nessuno, neppure, e meno che mai, il Presidente della Repubblica può
sottrarre ai legittimi detentori …. Che sono soli e soltanto i CITTADINI
SOVRANI.
Infatti …..
Il
testo della Costituzione all’articolo 1
comma 2 dice :
< ….La Sovranità
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.>;
All’articolo
56 seguita molto congruamente :
< ……La Camera dei Deputati è
eletta a suffragio universale e diretto.> ;
Ed
anche all’articolo 58 continua molto avvedutamente :
< …..I Senatori
sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato
il venticinquesimo anno di età.>;
ma
da questo punto in poi incominciamo a deviare dalla retta via logica e
razionale di procedere ed appaiono le incongruenze, illogicità, assurdità… i
paradossi le sottrazioni di potere e Sovranità del popolo.
E
quindi la Costituzione all’articolo 83 cita :
< …Il Presidente della
Repubblica è eletto dal parlamento in seduta comune dei suoi membri…….>.
Ma
non era stabilito all’articolo 1 che ….La Sovranità appartiene al popolo, che
la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione? Perché mai il popolo
dovrebbe demandare il potere della sovranità popolare ad altri senza validi
motivi??, e quando mai l’ha, o l’avrebbe, fatto???;
< …. E’ senatore di diritto e a vita, salvo
rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica!!
Prima riflessione
Mai
in tutta la storia della Repubblica che ci sia stato un uomo col senso delle
istituzioni (vedi articolo 3) ed abbia rinunciato consapevole dell’affronto
all’uguaglianza tra cittadini.
Seconda riflessione
Allora
per la stessa logica demenziale, per equità di trattamento, dovrebbero essere
nominati consiglieri a vita con potere di voto tutti coloro che sono stati
presidenti di un qualche ente, altrettanto tutti quelli che sono stati
presidenti di consigli d’amministrazione di aziende private, e tutti i
presidenti di ogni genere di istituzione fino a giungere al condominio di casa.
Sì
perché sennò verrebbe contraddetto
l’articolo 3 , come fino ad oggi è stato ed è, articolo 3 che dice :
< …. Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
Il
che mi sembra venga evidentissimamente smentito dagli articoli già citati e da
quelli di seguito evidenziati.
E
questo è un vulnus insanabile ed assoluto, indegno della cosiddetta “Carta
Costituzionale!” che già solo per questo motivo andrebbe abrogata, riscritta e
corretta secondo logica, razionalità e soprattutto in onore del principio di
eguaglianza di trattamento e di diritti fra cittadini.
In
particolare in merito ai rapporti tra cittadini e le istituzioni dello Stato.
Ma
non s’era stabilito all’articolo 1 che ….La
Sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione?
Vedi articolo 3 ??.
E
allora… perché mai (art.59)
Il Presidente della
Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti
nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Io
mi domando …. Ma come può il nostro primo funzionario dirigente dello Stato,
dipendente a tempo determinato, il Presidente della Repubblica, che già il
nostro Consiglio d’Amministrazione (Il Parlamento) ha nominato usurpando il
nostro legittimo diritto di elezione, senza interpellarci né consultarci,
nominare a sua volta altri funzionari dello Stato a nostra insaputa a cui però egli (primo funzionario) ci costringe a
pagare la loro congrua e pingue prebenda mensile di oltre quaranta milioni di
vecchie lire, ultimamente, nonostante la mordente “crisi” economica il sig.r
Presidente della repubblica si è aumentato di circa novemila euro al mese.. nonché
tutte le regalie e pertinenze del caso.
Non
vale la pena di entrare nella disamina dei meriti che hanno permesso la
traslazione di queste cariatidi dal Quirinale al Senato, perché la Costituzione non lo
prevede, e soprattutto non ce ne sono.
Voglio
però focalizzare l’attenzione sul fatto che stipendiando immeritatamente ed
indebitamente i sette attuali senatori a vita, che noi non abbiamo eletto (di
qualunque tendenza noi fossimo questo è un dato di fatto), costoro influenzano
il dibattito politico e le votazioni
(senza averne titolo e mandato popolare), determinando così le sorti
politiche, economiche e sociali del Paese, ancor più falsando e distorcendo la Volontà Popolare e l’esito
delle votazioni parlamentari.
È
mai ammissibile e tollerabile quanto descritto in un paese che si definisce libero
e democratico?
RIFLESSIONE
PRELIMINARE
Un
popolo è libero quando coesistono (tutti) e vengono applicati i cosiddetti
Diritti Soggettivi… e cioè :
1)
il diritto ad esistere (in pace –
salute – giustizia – equità);
2)
il diritto al possesso (beni – opere –
identità culturale);
3)
il diritto alla libertà;
4)
il diritto all’espressione
E
… conseguentemente la capacità di autonomamente ed autarchicamente disporre
delle sue sovranità eccone le principali … :
1)
sovranità monetaria;
2)
sovranità politica – elettorale;
3)
sovranità territoriale;
4)
sovranità giudiziaria;
5)
sovranità culturale;
6)
sovranità informativa – formativa;
7)
sovranità alimentare – agricola;
8)
sovranità medico- farmaceutico –
sanitaria;
9)
sovranità energetica;
10) sovranità
industriale;
Tutte
queste sfaccettatura della identità nazionale italiana nel corso degli ultimi
decenni ci sono state gradualmente sottratte mentre la popolazione indaffarata
nelle proprie piccole beghe o facendola interessare a beghe pubbliche
artefattamente orchestrate inducessero la popolazione a porre l’attenzione su
fatti di puro gossip, mentre nelle “secrete stanze” i traditori dei valori
della patria si svendevano i “gioielli di famiglia, cioè le sovranità sopra
elencate…
Il
processo di appropriazione dello Stato e di esautorazione della sovranità
popolare è in corso gradualmente ma costantemente da decenni ed ha condotto
alla situazione attuale sotto gli occhi di tutti. Come di seguito
sufficientemente descritto.
COME CI SONO STATI
SOTTRATTI IL DIRITTO DI POSSESSO, IL DIRITTO ALLA DIFESA LEGALE, ETC., ETC.,
Manipolazioni e travisazioni plateali delle leggi,
della Costituzione e della conseguente pressione fiscale dai modi irrituali ed
usurpativi di ogni diritto proprio del cittadino presunto “debitore”, usate a
seguito della legge 130 del 1999 per la “cartolarizzazione”, l’esazione fiscale
ed adottate dalle bande criminali che hanno occupato, modificato le istituzioni
dello Stato e le sue leggi incostituzionalmente e contro gli interessi dei
cittadini e dello Stato stesso.
CONSIDERAZIONI
Il debito pubblico è attualmente il presupposto principale della tassazione.
Oltre il 22% delle tasse serve per pagare interessi sul “debito pubblico” (DEL TUTTO FALSO).
Quanto segue non è una mia scoperta o teoria, ma riporta studi economici e giuridici di carattere scientifico e prodotti da studiosi e da accademici di diversi paesi: i proff. James Robertson e Joseph Huber[1]; Richard Werner[2]; John Sloman[3]; il famoso Giacinto Auriti docente in varie università italiane; l’ex P.G. presso la Corte di Appello dell’Aquila, dr. Bruno Tarquini[4]; l’avv. Marco Della Luna[5]; Steven Zarlenga[6], presidente dell’American Monetary Institute, e tanti altri illustri economisti.
Esiste, come anche sostenuto da questi economisti, da lungo tempo un meccanismo di falsi contabili e falsi in bilancio (dello Stato, della Banca d’Italia, delle banche commerciali), evasione fiscale, truffa, usurpazione, di diritto e tutta la serie innumerevole di fattispecie di reato elencato in prima e seconda pagina.
Un meccanismo che porta a creare false ed indebite passività della finanza pubblica – le quali a loro volta portano alla presente, oppressiva, pressione fiscale e alla perdita dei beni dei cittadini e dello Stato ed all’improprio, indebito, inventato indebitamento di enti locali, di province e di regioni. Pressione che, per la sua intensità, per la falsità ed artificiosità dolosa dei suoi presupposti, per l’arbitrarietà della sua costruzione in quanto alla individuazione della base imponibile e al ricorso a presunzioni di ricavi ed all’inversione dell’onere della prova, nonché per le modalità violente dell’esecuzione esattoriale, concreta essa stessa, fattispecie di reato di
tipo
estorsivo, soprattutto in quanto il “debito” è creato attraverso la costruzione
di falsi ed illeciti presupposti giustificativi.
Infatti la contrazione del debito pubblico attraverso l’emissione di titoli del debito pubblico avviene in modo pretestuoso, senza reale corrispettivo, al solo fine di attuare un trasferimento di potere d’acquisto dai contribuenti (dal popolo) ai banchieri privati ed un indebitamento dello Stato, del popolo, verso costoro.
Quest’operazione ha attuato per le sue
dimensioni nel corso degli ultimi decenni in particolare un trasferimento di potere politico in favore dei predetti
banchieri privati.
L’intera operazione configura un’eversione dell’ordinamento e della legalità costituzionali, ed è perpetrata in forma ovviamente e palesemente ed inconfutabilmente associativa.
Questa è una denuncia che chiede a questa Alta Corte Internazionale di prendere una chiara ed inequivocabile posizione rispetto a questi illeciti, politici, finanziari, economici che RIDUCONO I CITTADINI ITALIANI ALLO STATO DI SCHIAVITU’ IN QUANTO PRIVI DEGLI STRUMENTI PRINCI DI AUTODIFESA E LI RENDONO RICATTABILI DAI “POTERI FORTI”.
Il sistema bancario internazionale, in mano a finanzieri privati, di fatto ha esautorato lo Stato e le
istituzioni
democratiche e rappresentative, spogliandoli della sovranità e della stessa
indipendenza,
e sottomettendoli all’interesse e alla
volontà dei propri capi, per lo più stranieri.
Lo Stato, i Ministeri, le Istituzioni sono quindi ridotti a strumento manovrato dalla finanza privata sovranazionale per lo sfruttamento del lavoro del popolo e riduzione in schiavitù.
Le leggi dello Stato che cedono alla Banca
d’Italia, e conseguentemente alla B.C.E. e a qualsiasi soggetto diverso dallo
Stato italiano l’esercizio della sovranità monetaria, violano l’art. 1 della
Costituzione (principio della sovranità
nazionale) e non si giustificano con l’art. 10 (che consente solo
limitazioni, non già cessioni, della sovranità; e solo per tutela della pace,
non dell’economia, del potere di acquisto della moneta; e non certo in favore
di soggetti come la B.C.E., autocratici, a proprietà e gestione private, non sottoposti a controllo di organi
democratici nazionali o comunitari, con dirigenti esonerati da ogni
responsabilità (art. 12 del protocollo SEBC).
Il sistema bancario privato, tra creazione di banconote e creazione di denaro scritturale, produce tutto o quasi il denaro circolante, solo gli spiccioli sono coniati dallo Stato (in senso metaforico e purtroppo anche reale), che può aumentarne o ridurne l’offerta, alzare o abbassare il t.u.s. – quindi ha il potere, non di rado esercitato, di produrre rapide espansioni e rapide contrazioni dell’economia.
Il sistema bancario privato, tra creazione di banconote e creazione di denaro scritturale, produce tutto o quasi il denaro circolante, solo gli spiccioli sono coniati dallo Stato (in senso metaforico e purtroppo anche reale), che può aumentarne o ridurne l’offerta, alzare o abbassare il t.u.s. – quindi ha il potere, non di rado esercitato, di produrre rapide espansioni e rapide contrazioni dell’economia.
Tutta questa creazione di denaro apporta al
sistema bancario un pari reddito, detto reddito monetario o signoraggio.
Un reddito che dovrebbe andare invece allo
Stato, e quindi ai cittadini, dato che la creazione di denaro è un atto sovrano.
È’ un atto sovrano perché chi (a costo nullo per sé, come avviene con la cartamoneta non convertibile) crea denaro e lo immette sul mercato, ossia lo spende, aumenta unilateralmente il proprio potere d’acquisto rispetto agli altri soggetti, può produrre rincari dei prezzi a carico di chi non ha il potere di creare denaro, e può produrre crisi economiche.
Ma aumentare unilateralmente il proprio potere d’acquisto, senza immettere in cambio ricchezza reale (beni e servizi nel sistema, vuol dire assumere a sé il potere d’acquisto del resto del sistema, vuol dire sottrarre potere d’acquisto agli altri, ai lavoratori, ai pensionati, ai risparmiatori, ai contribuenti – vuol dire arricchirsi a loro spese. Ma soprattutto, nel caso dell’Euro che (a detta della Commissione Europea e della BCE) è all’atto dell’emissione e lo rimane per sempre di proprietà dalla BCE, e dato che il “VALORE” non sta nella moneta, ma nei beni – prodotti – servizi, questo sta a significare che tutto il “VALORE” prodotto all’interno della zona “Euro” alla fine dei giochi diventa di proprietà della BCE.
Tutti
ormai diamo per assodato che dobbiamo pagare imposte e tasse, tanto che non ci
poniamo più la domanda sul perché esistano e né se perdurino i motivi che le
hanno istituite. E’ l’effetto della perdita della capacità di analisi e di
critica delle idee, dei concetti, e del porre di conseguenza nell’inconscio
collettivo ciò che è cosi evidente da divenire automatico e ovvio.
Eppure
se solo riflettiamo un attimo e non diamo per scontato ciò che da molto tempo
esiste, possiamo prendere coscienza di realtà a noi sconosciute.
E
questo è il problema : nati in un dato sistema, spesso lo diamo per
inconfutabile ed incontrovertibile, e apparentemente coerente, verosimilmente
ottimale, poiché da sempre abbiamo conosciuto solo quello.
Ed
esso diventa ovvio, naturale, consolidato dalla prassi, fondato : in altre
parole, verità.
Le
imposte e le tasse sono denaro, ricchezza, denaro sudato e generato dai
cittadini attraverso il lavoro.
E’
denaro ciò che si dà alla persona
giuridica “Stato” al fine di
sostenere le spese pubbliche.
Tale
concetto non è negativo ma apprezzabile segno di solidarietà, di comunità, di
unità. Ognuno supporta, o così dovrebbe, la comunità nell’affrontare le spese che a tutti giovano, in quanto unità
collettiva e solidale.
Il problema non è
l’imposizione di tassa in sè ma se ne sussista o persista la sua necessità.
In altre parole: è sempre necessario privarci di denaro
personale per darlo alla “comunità”? Ma poi è davvero così??
Ciò
possiamo capirlo solo se sappiamo e capiamo che la Moneta è una istituzione pubblica, cioè di proprietà della
comunità , data in uso al cittadini singolo individuo componente della
società, in quanto ne crea e ne accetta
il valore per convenzione, allora e solo allora potremo capire come le imposte e le tasse non hanno senso e
ragione di esistere nella situazione monetaria italiana contingente (dal
1992).
Anche
perché la moneta è essa stessa una “tassa” in quanto la funzione primaria è la
stessa del fisco
e cioè far circolare e condividere, ridistribuire la ricchezza con
tutti gli altri cittadini.
La
Sovranità monetaria, il potere di emettere moneta ex nihilo, però non è nelle
mani della Comunità, come dovrebbe essere, quale precondizione scaturente la
motivazione per eventualmente, e semmai, tassare i cittadini.
La
distonia logica assoluta incomincia a sopravvenire nel momento in cui la
Sovranità monetaria è trasferita “d’un blai” nelle mani di privati cittadini
stranieri, la BCE, ai quali lo Stato italiano, ed altri Stati, hanno delegato
un enorme potere a spese della comunità nazionale ed europea, e l’azione, ben
lungi dal far circolare e condividere la ricchezza fra i cittadini, al
contrario gliela sottrae.
Vista
la Costituzione italiana che stabilisce la inalienabilità
del diritto di sovranità (anche monetaria), si sarebbe forse potuto
capire (mai accettare nei metodi e nei tempi in cui sono stati attuati) il trasferimento dalla Sovranità monetaria
del cittadino italiano alla Sovranità monetaria del cittadino europeo, la qual
cosa avrebbe potuto avere un certo senso logico ed anche di diritto. Tutti
i diritti di Sovranità monetaria dei singoli cittadini di tutti gli Stati
europei aderenti alla zona Euro, si sarebbero assommati in un’unica entità e
contemporaneamente suddivisa e frazionata nei 455 milioni di cittadini europei
scambievolmente.
Al contrario, contro
ogni logica ed ogni diritto, la Sovranità sottratta ai cittadini inconsapevoli
con la frode e la spogliazione di diritti …. viene regalata e delegata ad una
S.P.A. (blindata, secretata, intangibile, incensurabile, incondizionabile,
insindacabile) …… per di più di
partecipazione azionaria a maggioranza non europea.
Qui è necessario e
doveroso fare un po’ di storia.
Prima dell’avvio del processo di
privatizzazione delle banche pubbliche italiane, nel 1993, il controllo su Bankitalia,
almeno apparentemente e formalmente, era esercitato dallo Stato.
I principali azionisti di Via Nazionale erano
infatti le tre banche d’interesse nazionale controllate dall’IRI e quindi dal
Tesoro (Banca Commerciale, Credito Italiano e Banco di Roma) e i sei istituti
di credito di diritto pubblico (Banco di Sicilia, Banco di Sardegna, Banco di
Napoli, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto San Paolo di Torino e Monte dei
Paschi di Siena). Anche queste controllate dal Tesoro. A queste si aggiungevano
banche più piccole e altri azionisti “storici” come le Assicurazioni Generali,
l’Inps e la Fiat. Lo Stato e quindi il governo, attraverso il Tesoro, era il
primo azionista di Via Nazionale e come tale aveva il potere di indicarne i
vertici agli azionisti (tutti pubblici) che provvedevano poi alla nomina
formale.
La situazione cambiò quando si iniziò a far
passare le banche dalla proprietà pubblica a quella privata.
In quel periodo che sancì il passaggio dalla
Prima alla Seconda Repubblica pochi si posero il problema su quale dovesse
essere la sorte delle quote azionarie possedute in Via Nazionale. Mentre quelli
che potevano e dovevano aprire bocca, i ministri del Tesoro dei governi di
transizione del quinquennio 1990-1994 , preferirono tacere e restare
colpevolmente alla finestra.
“Casualmente” il capo del governo, aprile
93-maggio 94, fu un ex governatore di Bankitalia, Carlo Azeglio Ciampi e
ministro del Tesoro Barucci (DC) lo
stesso del precedente governo Amato.
Il Ministero del Tesoro nel 1993 vendette il
Credito Italiano tramite OPV e nel 1994
la COMIT con una OPV di 2891 miliardi.
La privatizzazione continuò fino al 1997 quando il Ministero del Tesoro vendette la
quota posseduta nel San Paolo, uno dei sei istituti di credito di diritto
pubblico presenti nel capitale della Banca d’Italia per continuare nel 1998 con la vendita della
partecipazione in BNL per 6707 miliardi. Finì così per realizzarsi un autentico
scippo.
Le azioni della Banca d’Italia, inizialmente
di fatto e di diritto un’istituzione pubblica, creata con il preciso fine di
difendere l’interesse nazionale, quindi l’interesse di tutti, vennero infatti
trasferite a società bancarie private, portate quindi a fare gli esclusivi,
soggettivi interessi dei propri azionisti privati. Un cambiamento non da poco!
Un cambiamento non da poco e che accomuna
l’Italia, guarda caso, alla realtà statunitense dove sono le banche private ad
essere gli azionisti della Federal Reserve, l’unico soggetto autorizzato ad
stampare ed emettere moneta e che fu messo in condizione di farlo grazie ad un
autentico colpo di mano realizzato all’inizio del secolo scorso.
E’ appena il caso di ricordare a proposito di
risparmio, la legge 262 del 28/12/05 al Titolo IV art 19.10 , che di fatto
dimissionò l’ex governatore Antonio Fazio, prevedeva tra l’altro che entro il
gennaio del 2009 le quote delle banche in Via Nazionale tornassero di proprietà
del Tesoro o altri enti pubblici ad un prezzo di vendita stabilito dallo stesso
Ministero.
Ecco
l’ Art 19
……omissis …..
10.Con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' ridefinito l'assetto
proprietario della Banca d'Italia, e sono disciplinate le modalità di
trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca
d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.
d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.
Questo articolo non ha ancora trovato un
governo che lo applicasse scrivendo il regolamento.
Solo
la nostra ignoranza ha permesso che ciò avvenisse.
Rammento e sottolineo
che è la comunità stessa che dovrebbe emettere Moneta, esercitando la Sovranità
monetaria,
senza doversi indebitare con altri soggetti perché è essa la creatrice del
valore della Moneta e di conseguenza soltanto essa ne è la legittima
proprietaria, e …. “poiché democrazia significa sovranità politica popolare, il
popolo deve avere anche la sovranità monetaria che di quella politica è parte
costitutiva ed essenziale in un sistema di democrazia vera o integrale in cui
la moneta va dichiarata, a titolo originario, di proprietà dei cittadini sin
dal momento della sua emissione.” Prof.
Giacinto Auriti .
Alla
domanda in merito a chi fosse il proprietario dell’euro come fattispecie
giuridica, posta dal prof Auriti nei suoi scritti e dal sen Serena al Senato (all 4) , nessuno ha mai dato una
risposta.
Nell'attuale momento
storico, in cui la moneta è costituita soltanto da supporto cartaceo, privo di
qualunque copertura aurea o valutaria, non
si comprende la ragione , e non se ne concepiscono di fondate e legittime,
per le quali lo Stato debba richiedere ad un apposito istituto bancario privato il mutuo, sempre oneroso,
di banconote create dal nulla e prive quindi di ogni valore intrinseco,
trasferendogli in tal modo, con la sovranità monetaria, anche il loro valore ,
potere d’acquisto, potere in senso assoluto e reale e quindi anche la sovranità
monetaria e la sovranità tutta in senso assoluto.
Quindi
il debito pubblico viene artificiosamente creato con la richiesta di denaro da
parte dello Stato alla banca centrale (Bankitalia /BCE): lo Stato che ha
necessità di denaro si indebita, per il valore facciale, e non per il solo
costo di stampa, come sarebbe logico, nei confronti della banca centrale.
Questo porta al
folle, demenziale, delinquenziale, perverso paradosso che più un’economia
cresce, più ha bisogno di denaro cartaceo, o di altro supporto, per rappresentare
il valore dei beni ed i servizi prodotti, e contemporaneamente più si indebita.
In pratica si
immetttono nel circuito monetario 100 €
ma se ne addebitano 105!
Quando semmai la
logica messa a debito dovrebbe essere di 5 € (cinque)!!!
E la messa a credito
di 100 € !!!!!
Fatte
queste premesse viene spontaneo chiedersi come mai lo Stato, massima autorità
in una nazione, si sia rivolto ad alcuni “privati”
e “speciali” “imprenditori” per avere il denaro necessario per esercitare
le proprie funzioni, quando a rigor di logica e di diritto dovrebbe e potrebbe
farlo autonomamente.
A
soddisfare le richieste dello Stato per
poter esercitare le sue funzioni ci pensa invece la Banca centrale BCE,
creatrice del denaro, sottoscrivendo, attraverso operatori da essa designati, i
Titoli di Stato alle condizioni (tasso di interesse) dettate dalla stessa e creando così altrettanto dal nulla, dimostrabile con un semplice e banale
calcolo aritmetico e contabile, il Debito pubblico inestinguibile della
nazione, ma non è lo Stato sovrano?
Il gioco è stato
ulteriormente mistificato, “armonizzato, semplificato” in quanto, fra l’altro,
è stato tolto, ….. per “semplicità” l’ acquisto diretto, anche da parte dei
cittadini, estromettendo i tanti a vantaggio dei “pochi”, e soprattutto a
vantaggio di quei “POCHI” che possono emettere moneta CREATA DAL NULLA a fronte
di titoli di debito statali di nuova emissione nelle aste organizzate dal
Ministero del Tesoro, e ciò avviene da parte dei c.d. Operatori Abilitati, gli Specialisti in Titoli di Stato, cioè
SOLTANTO Banche Commerciali e d’ Affari, registrate presso la Banca d’ Italia.
Elenco presentato in
dettaglio in altro contesto di questo documento…Banche queste sempre protese
risolutamente ed indefaticabilmente ad indebitare lo Stato direttamente, anche
alle aste, comprando titoli di Stato con moneta CREATA DAL NULLA, poiché TUTTE
le banche prestano moneta scritturale (oggi quasi solo di tipo elettronico)
senza spostare e prelevare fisicamente alcunché, né dal patrimonio, né dai
conti correnti. NULLA DI NULLA : utilizzano immobilizzazioni e depositi SOLO
come garanzia per i prestiti, non come zone di prelievo di moneta. E questi
prestiti, erogati per CHIUNQUE, sono delle semplici registrazioni contabili
(moneta scritturale).
Agli Specialisti in titoli di Stato si aggiungono successivamente, nelle varie operazioni di negoziazione dei titoli, le Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) registrate presso la CONSOB.
Una volta acquistati da questi, i titoli di Stato possono essere riacquistati dalla Banca Centrale e detenuti da quest’ultima sia prima della loro scadenza sia fino alla scadenza, a seconda della politica monetaria decisa dalla stessa Banca Centrale e della necessità di autofinanziamento attraverso gli interessi sui titoli.
Agli Specialisti in titoli di Stato si aggiungono successivamente, nelle varie operazioni di negoziazione dei titoli, le Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) registrate presso la CONSOB.
Una volta acquistati da questi, i titoli di Stato possono essere riacquistati dalla Banca Centrale e detenuti da quest’ultima sia prima della loro scadenza sia fino alla scadenza, a seconda della politica monetaria decisa dalla stessa Banca Centrale e della necessità di autofinanziamento attraverso gli interessi sui titoli.
La politica monetaria della Banca Centrale infatti è data dalla somma delle operazioni di acquisto/vendita di titoli di Stato con rispettive e contemporanee creazione/distruzione di moneta e iniezione/ritiro di liquidità nel/dal sistema delle Banche Commerciali e d’Affari. In tali compravendite di titoli di Stato sono definite Operazioni di Mercato Aperto le compravendite riguardanti titoli di Stato che la Banca Centrale rivende prima della loro scadenza, trattandosi di rifinanziamenti temporanei ad hoc delle Banche Commerciali e d’ Affari.
Lo
Stato piuttosto che dichiarare la moneta
di proprietà del cittadino sin dal momento dell'emissione, come accadeva per le
banconote da 500 Lire firmate dal direttore
del Tesoro (all 1), a differenza delle 1000 lire firmate dal governatore
di Bankitalia (all 2), e far circolare
tutta la valuta e il credito necessari a soddisfare la necessità di spesa del
Governo per lo sviluppo del paese e il potere d'acquisto dei consumatori, abdica a favore e nell'esclusivo
interesse dei banchieri centrali privati la sovranità monetaria di interesse
nazionale e si limita ad occuparsi per conto dei banchieri di espropriare i
cittadini del proprio reddito e patrimonio, tassandoli per pagare un
"debito pubblico" fittizio ed inestinguibile che nasce dall'uso della
moneta-debito, inventato ad uso e consumo dei banchieri e che serve loro a
mantenere ed espandere il potere ed il controllo sull'economia, sfruttando le
ricchezze produttive di una nazione, mantenendo il popolo in schiavitù,
esercitando con il loro potere condizionamenti e pressioni su governi di ogni
regime politico, con il dominio dell'intera economia produttiva attraverso la
regolazione del credito e la monetizzazione del debito ed, in particolare,
esercitando il controllo sui mezzi di informazione di massa, attraverso il
denaro, al fine di evitare che gli italiani
diventino consapevoli delle tecniche e dei meccanismi bancari che sono stati
architettati nel corso degli anni per la confisca occulta delle ricchezze e
patrimonio dei cittadini e dello Stato.
A
puro titolo di memoria basta riandare alle vicende delle varie “svendite dei
gioielli di Stato, dall’I.R.I. alle Banche di Stato, dal Demanio alle varie
“liberalizzazioni : Autostrade S.p.A., Telecom Italia etc., etc..
La
fittizia ed impossibile contrazione del debito pubblico (nel modo visto sopra),
motivazione addotta per giustificare l’enorme prelievo fiscale, avviene in modo
pretestuoso, attraverso l’emissione di
titoli del debito pubblico acquistati dalla Banca centrale, che crea moneta,
con banconote ottenute al costo di stampa, senza reale corrispettivo, o, in
forma elettronica, addirittura senza alcun costo, al solo fine di attuare un
trasferimento di potere d’acquisto dai contribuenti (popolo italiano) ai
banchieri privati.
Dal
15 agosto 1971 quando Nixon ufficializzò la fine del Golden Exchange Standard
(della convertibilità del dollaro con l’oro) la creazione di moneta risulta
essere una semplice stampa tipografica o digitazione elettronica senza alcunché
a garanzia, salvo il controvalore
costituito dal bene- servizio prodotto dal cittadino che si acquista con quella
determinata quantità di “valuta – denaro – banconota” , che quindi, anche per
questa ulteriore ragione, non può che essere del cittadino e quindi della
collettività.
Molti
credendo giustamente alla fine del sistema economico-monetario preesistente,
auspicarono che il valore alla moneta non venisse più dato dalle banche
centrali, le quali fino ad allora sostenevano che la banconota era loro perché
l’oro che le copriva era loro, bensì dalla collettività che la accetta per le
sue transazioni e quindi la proprietà
al momento della creazione (e sempre) era ed è del cittadino produttore e di
conseguenza della collettività.
A questa rivoluzione
e mutazione epocale dei rapporti giuridici e comportamentali sulla Sovranità
monetaria non seguì alcunché di contestuale e simmetrico nella revisione dei
rapporti fra Stato le banche, il fisco ed il cittadino contribuente.
Lo
Stato continuò ad indebitarsi grazie ai politici definiti da Ezra Pound, in
epoche insospettabili, “camerieri dei banchieri”, e le banche si trasformarono
con un magistrale colpo di mano e granitica “faccia tosta” da forzieri a
protezione del “tesoro” e della solvibilità dello Stato in pure e semplici
tipografie, per di più senza alcuna responsabilità verso nessuno. Insomma le
banche mantenendo i privilegi derivanti dagli obblighi preesistenti
continuarono come se nulla fosse, con l’iperbolico vantaggio di essere spariti
in un colpo solo tutti i loro obblighi. Un regalo da nababbi!!!
Lo Stato, essendosi
autonomamente privato della Sovranità monetaria, ma come è potuto succedere senza che
nessuno dei nostri governanti se ne sia meno che mai minimamente accorto?....
E’ oggi costretto a prendere in
prestito le banconote di cui necessita
dalla Banca centrale indebitandosi mediante l’emissione di Titoli di Stato. Uno
Stato e governo normali, logici, sani ….onesti, invece di stampare titoli di debito potrebbe più semplicemente stampare
le banconote di cui necessita.
Peraltro è bene
sapere che lo Stato, oggi, per mezzo dei propri stabilimenti della Zecca,
provvede alla creazione ed alla messa in circolazione di tutta la monetazione
metallica, del cui ammontare (anche se di modestissimo valore rispetto a tutto
il circolante cartaceo di banconote) esso non è debitore di nessuno, tanto meno
della [ndt: privata] Banca d'Italia. Così come, fino a pochi anni fa,
provvedeva, nello stesso modo, alla creazione ed alla messa in circolazione di
carta moneta di cinquecento lire e, prima ancora, anche di mille lire [all 2],
in relazione delle quali ovviamente non sorgeva in capo allo Stato alcuna
obbligazione di restituzione né di pagamento di interessi, poiché di esse lo
stesso Stato era padrone, possessore,
Sovrano, provvedendo direttamente alla loro creazione ed alla loro
immissione in circolazione, e soprattutto essendone proprietario come gli
stessi cittadini detentori.
Questo dimostra, dunque, che lo Stato avrebbe i mezzi tecnici, giuridici e potestativi per esercitare in concreto il potere di emettere moneta e per riappropriarsi quella sovranità monetaria che gli permetterebbe di svolgere una politica socio-economica non limitata da influenze esterne, ma soprattutto liberandosi di ogni indebitamento senza dover richiedere più esose tasse ai suoi cittadini per rifondere un debito, secondo lo stato attuale delle “regole”, impossibile da estinguere.
Il
prof. Giacinto Auriti nel suo “Il paese dell’utopia” sosteneva : < NOI SIAMO PER LA PROPRIETA' POPOLARE DELLA MONETA – RIPRENDIAMOCI LA PROPRIETA'
DEI NOSTRI SOLDI>.
“La
proprietà popolare della moneta, che restituisca al popolo il maltolto dei
valori monetari che esso crea. L’auspicio
è che siano i governi a gestire l’emissione monetaria ed a ripartire gli utili,
come reddito di cittadinanza, a tutti i
cittadini.” (Questo tema andrà sviluppato in altro momento).
L'on
Buontempo qualche anno fa cercò di esaminare e realizzare il concetto della
proprietà popolare della moneta con una proposta di legge: “Proprietà popolare
della moneta e conto di cittadinanza”, alla quale addirittura non fu permesso
di passare neanche al vaglio della commissione.
Il
sistema bancario, ora in mano a finanzieri privati, ha esautorato completamente
lo Stato e le istituzioni democratiche e rappresentative, e quindi i cittadini,
spogliandoli della sovranità e della stessa indipendenza, creando un sistema
legislativo, giudicante e di polizia teso solo a tutelare i loro interessi e
sottomettendo tutti all’interesse e alla volontà dei propri capi, per lo più
stranieri.
La
cessione ai banchieri privati, per giunta stranieri (BCE), della Sovranità
monetaria è incostituzionale in quanto essa non è nella disponibilità di
nessun uomo di governo, art 1 Costituzione
“La sovranità appartiene al
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
La Costituzione non
prevede in alcun modo la cessione della Sovranità monetaria e men che mai a dei
privati stranieri, al contrario… E IN NESSUN CASO. Neanche la Corte
Costituzionale può sottrarre ed annullare Diritti Naturali e Sovranità ai
cittadini, se non nei modi rituali, che qui sono stati anch’essi tutti stravolti,
elusi, annichiliti, eversi.
La
sottrazione definitiva della Sovranità monetaria ai cittadini si è avuta quando
il 12/12/2006 è stato approvato per Decreto ( all 5), dal Presidente del
Consiglio Romano Prodi (consulente
Goldman Sachs), dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e dal min dell’Economia Tommaso Padoa Schioppa (membro dell’Aspen institute membro della
Commissione trilaterale e membro del Bilderberg), con la modifica all’art 3
dello statuto della Banca d’Italia il quale così riportava:
Da
questa lunga premessa si deduce che lo Stato italiano è ora privo della
Sovranità monetaria, potere di emissione della moneta, con la conseguenza che dietro il prelievo fiscale non c'è una
effettiva, sequenziale e contestuale motivazione dello Stato di chiedere denaro
ai cittadini per adempiere ai suoi compiti istituzionali Statali :
a) né per la parte che
concerne gli interessi sui debiti pregressi,
b) né altrettanto in
relazione alle nuove immissioni di denaro “prestato” dalle banche. in particolare
a partire dal 29 gennaio 1992.
Questa imposizione
fiscale attuale in vigore dalla data sopraccitata altro non è che un semplice
trasferimento di ricchezza dal popolo ai banchieri, insomma l’autorità dello
Stato, nello specifico la potestà impositiva esercitata sul popolo come
strumento per attuare una azione illecita, e quindi agire per rifondere un
Debito pubblico artefatto illegalmente è già in sé atto di pirateria
internazionale estortiva e di rapina, ed
assoluta ed estrema gravità e rilevanza penale.
Dal che ne consegue
che gli atti ad essa azione collegati perdono il fondamento giuridico e la
legittimità per esser fatti valere, e non trova giustificazione la potestà impositiva dello Stato e quella
delle amministrazioni periferiche a cui lo Stato la trasferisce, essendo
viziato e contro legge il presupposto che la giustifica. “Il Debito pubblico è
primariamente e sostanzialmente un debito nato a causa della illegale ed
incostituzionale cessione della Sovranità monetaria.”
Ecco la ragione di fondo
perché questa è una indebita, abusiva pretesa di richiedere una nuova
tassazione.
Viceversa
secondo lo schema attuale è come se lo Stato pretendesse di pagare con un
debito un altro debito. Insomma è
costretto a pagare un debito non dovuto, che dovrebbe invece essere un
credito, con il proprio capitale ed il reddito del lavoro dei cittadini.
COME
STA AVVENENDO DA QUALCHE ANNO IN GRECIA…..
La
palese illegittimità tributaria deriva dalla incostituzionale cessione della
Sovranità monetaria attuata con l’adesione al Trattato di Maastricht.
Non
trova alcuna giustificazione, in quanto non dovuto alle banche, e al contrario dovuto dalle banche allo
Stato e ai cittadini tutti, il prelievo fiscale attuato sinora dallo
Stato e fondato, da una parte, su un
di trattato internazionale incompatibile con la Costituzione (articolo 105A del
Trattato di Maastricht), su una estorsione e sottrazione delinquenziale di
diritti inalienabili dei cittadini, sulla falsificazione di bilanci di società
private e di Enti pubblici, ed altro ancora…….. e dall’altra su un sistema normativo fiscale presupponente ancora
la proprietà della moneta da parte dello Stato e dei Cittadini, e della
convertibilità in oro, ….. volutamente ed intenzionalmente lasciato intatto
nelle sue norme, prassi e funzionalità, atavico, obsoleto, inorganico,
inadeguato, al nuovo in modo di raggirare per l’ennesima volta l’ignaro
cittadino, in veste, a seconda delle situazioni e delle preferenze di : capro
espiatorio; vacca da mungere o pollo da spennare, bue sacrificale. Scegliete
voi!!
In
definitiva, ripeto, a costo di sembrare pedante, il sistema appare
forzatamente, coercitivamente, impropriamente ed incoerentemente, ma intenzionalmente, basato sulla
incostituzionale sottrazione della Sovranità monetaria allo Stato e volto solamente a trasferire e
drenare, trasferire, ricchezza dal popolo verso i banchieri privati stranieri, e non per la finalità inizialmente
ideata dai padri per contribuire alle spese della collettività.
Questa azione di
tassazione illegittima ed illegale si esplica contro i diritti dei cittadini, e
del Diritto in assoluto, principalmente secondo tre direttrici di richieste di pagamento:
a) per coprire le spese di gestione di
tutti i servizi ed il funzionamento dello Stato;
b) per pagare il fittizio “debito
pubblico” e gli interessi annuali maturati;
c) per risarcire il costo di emissione
monetario necessario al sistema economico ed illegalmente ed
incostituzionalmente devoluto alle banche che artefattamente hanno corrotto e
“perfezionato” il sistema plasmandolo a loro favore ed esclusivo interesse.
Tutti ottenuti
attraverso l’emissione di denaro falso dal nulla, aspetti immotivati,
non dovuti, deviati di una stessa immane truffa architettata a danno dei
cittadini e dello Stato, messa in atto dal sistema bancario e di chi lo
controlla, attraverso l’indebita emissione da chi non ha titolo, risorse,
ragioni, diritto, merito, delega.
Tutto ciò ottenuto
tramite la emissione a vuoto di valuta falsa, messa impropriamente
a debito e fatta “pagare” almeno tre volte ai cittadini mediante la schiavizzazione del sistema sociale,
culturale, politico.
Di cui le banche però
pretendono il pagamento vero tramite le tasse di ogni forma, tipo,
identità, provenienza, colore, misura, caratteristica, attraverso la
schiavizzazione o il prelievo forzoso, la confisca di beni dei cittadini, degli
imprenditori, dello Stato.
Azioni
che si sono potute esplicare grazie a contorsionismi e distorsioni logiche,
legali e procedurali, volutamente
inefficienti, incongrue, inette, tutti strategicamente voluti, intenzionali,
programmati.
È ciò
costituisce una immane truffa, ma soprattutto un’eversione dell’ordine
costituzionale, per l’Italia e per l’Europa…. un’usurpazione di potere sovrano,
in cui banchieri, ministri, alti dirigenti dello stato, tutti concorrono e sono
concorsi nel corso di questi ultimi decenni.
Da quanto sopra derivano due corollari di grande interesse per il nostro Paese, perché recuperare l’evasione fiscale riferibile ad essi consentirebbe un rapido, immediato, quasi istantaneo e permanente il risanamento delle finanze pubbliche ed il recupero di risorse per la riappropriazione della propria identità e per il recupero delle sovranità perdute.
Come è
potuto accadere.
FALSI
CONTABILI, IN BILANCIO, ED EVASIONE FISCALE
I bilanci e le dichiarazioni dei redditi delle banche centrali di emissione sono falsi, rispetto alla realtà economica e giuridica, in quanto:
a) nel conto dei profitti e delle perdite non dichiarano il signoraggio monetario realizzato durante l’anno precedente con lo scambiare valuta legale da esse a costo zero creata ed emessa contro titoli del debito pubblico o altri titoli;
b) nel conto patrimoniale non dichiarano il signoraggio realizzato e accumulato nelle annate pregresse nel predetto modo;
c) nel conto patrimoniale, appostano come voce passiva le banconote in circolazione, mentre le banconote non costituiscono alcuna obbligazione reale per la banca che le ha emesse, e non possono quindi considerarsi una passività. E’ come se si pretendesse di responsabilizzare il tipografo per avergli fatto stampare sui nostri bigliettini da visita il titolo che non ci competeva.
I bilanci delle banche non di emissione sono falsi in quanto non dichiarano l’incremento di valore realizzato come incremento di potere d’acquisto attraverso la concessione dei crediti di vario titolo e la creazione di liquidità a costo zero per le banche, con pari aumento del loro potere d’acquisto – come si è descritto nel precedente capitolo.
È vero che le regole contabili elaborate dai contabili delle banche internazionali ed adottati dalle stesse, noti come International Accounting Standards, consentono, anzi impongono quanto sopra; ma è anche vero che essi sono regole falsanti elaborate dai banchieri privati pro domo sua, al fine di nascondere il core business della loro attività, il loro principale reddito, e e cioè il fatto che, creando liquidità dal nulla a costo zero, sottraggono depauperano, avviliscono, inibiscono unilateralmente e ingiustificatamente il potere d’acquisto alla società economica, imprenditoriale, civile.
Approfondimento
La Banca d’Italia, prima e dopo l’istituzione della Banca Centrale Europea, opera ed è partecipata in una sostanziale illegittimità rispetto alla legge costituzionale, penale e civile.
I
bilanci sono sistematicamente e oggettivamente contrari alla realtà economica,
in quanto non indicano nel conto economico di gestione il reddito monetario; e
in quanto indicano pure nella situazione patrimoniale, tra le passività, il
valore della cartamoneta circolante, sebbene questa non costituisca debito per
la banca di emissione.
Per documentare quanto sopra, iniziamo dalle aberrazioni del bilancio della B.C.E., analoghe a quelle del bilancio della B.d.I.
Riproduco
qui di seguito, dal bilancio contenuto nel Rapporto Annuale della B.C.E. per il
2004, lo stato patrimoniale e il conto economico di gestione. La voce”
Banconote in circolazione – 40.100.852.165” – è la massima voce del passivo, ed
è pari alla massima voce attiva “Crediti derivanti dall’allocazione delle
banconote in Euro all’interno dell’Eurosistema – 40.100.852.165”.
Essa risulta aumentata di oltre 5 miliardi nel corso dell’esercizio 2004. Come si vedrà, dal conto economico di gestione risulta però una perdita di esercizio di € 1.636.028.702. (VEDI IL BILANCIO DELLA BCE ).
Essa risulta aumentata di oltre 5 miliardi nel corso dell’esercizio 2004. Come si vedrà, dal conto economico di gestione risulta però una perdita di esercizio di € 1.636.028.702. (VEDI IL BILANCIO DELLA BCE ).
Se il bilancio 2004 fosse stato redatto conformemente alla realtà economico-giuridica, ossia alla inesigibilità verso la banca emittente delle banconote emesse, la voce passiva “Banconote in circolazione” dello stato patrimoniale, di oltre quaranta miliardi di Euro, sarebbe stata soppressa, e si sarebbe messa, nel conto economico, tra i ricavi, la posta “Sopravvenienza attiva € 40.100.852.165”; la quale porterebbe a un utile di esercizio di € 38.464.823.463 – utile da riportarsi nello stato patrimoniale in luogo della perdita. Anzi, l’utile di esercizio sarebbe molto maggiore, perché questa enorme variazione del patrimonio netto attivo porterebbe a ricavi proporzionalmente maggiori (circa € 1.000.000.000 al t.u.s. del 2,5%) come interessi attivi (e ciò non solo per l’anno 2004, ma anche per tutti gli anni precedenti in cui la voce passiva fasulla era presente).
Inoltre, tutto l’incremento annuale della massa di banconote circolanti – circa € 5.200.000.000 – andrebbe ad aggiungersi agli utili di gestione. Si noti che, in questa riscrittura del bilancio, si sommerebbero, per l’anno 2004, alcune voci attive straordinarie (la sopravvenienza attiva del controvalore delle banconote circolanti e la conseguente sopravvenienza attiva degli interessi attivi per tutti gli anni precedenti al 2004), e alcune ordinarie, ossia destinate a ripetersi (gli interessi attivi o gli altri utili derivanti dal maggiore capitale netto; il profitto del signoraggio, ossia dell’emissione di nuove
banconote).
La
gigantesca somma delle passività
inesistenti costituisce il valore non manifesto del patrimonio della B.C.E.,
quindi del patrimonio delle Banche Centrali che ne fanno parte. La quota
competente alla Banca d’Italia, al netto, è € 4.796.563.485,84 – pari alla
stima del patrimonio di Banca d’Italia come stimata nel proprio bilancio
consolidato dalla sua partecipante Banca Popolare di Lodi.
Il bilancio della
Banca d’Italia è fatto secondo i medesimi metodi che occultano reddito e
“negano” cespiti patrimoniali.
E’
da tener presente che gli accordi del Sistema Europeo delle Banche Centrali
riservano alla B.C.E. l’emissione dell’8% della cartamoneta Euro, e il restante
92% alle Banche Centrali partecipanti della
B.C.E.,
per quota. La Banca d’Italia, stante il 14,85% di proprietà azionaria della
BdI, emette in proprio, dunque, circa il 10% della emissione complessiva di
Euro ossia, in base ai dati del su riprodotto bilancio della B.C.E., ha emesso
nel 2004 € 6.500.000.000, che costituiscono sua voce di profitto, la quale come tale va fiscalmente dichiarata.
Voglia
Codesto PM acquisire i bilanci tutti della BCE e della Banca d’Italia al fine
di verificare, secondo quanto sopra esposto, se essi siano o non siano falsi e
se ricorrano omissioni di appostazioni di profitti e/o attivi patrimoniali
occultati mediante false appostazioni di passività inesistenti.
Questo
stato di cose ha cagionato e cagiona gravi danni alla finanza pubblica, ai
risparmiatori, ai lavoratori, ai contribuenti. Inoltre ha esautorato lo Stato,
lo ha indebitato fino alla paralisi, e lo ha privato della sovranità in
politica economica, e politica “tout court” in favore di un potere privato
sovranazionale.
MAGGIORI
REATI
Avvertendo che i principi in questione sono recepiti e confermati di ampia letteratura economica e giuridica, già citata, i reati più gravi inerenti al sistema monetario sono quelli di eversione della Costituzione, commessi col trasferire il potere sovrano a organismi privati.
Attentato all’indipendenza dello Stato (art. 241 CP): [I]. Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza dello Stato, è punito con l’ergastolo.
Questo reato potrebbe essere stato commesso da quei governanti che illegittimamente hanno donato la sovranità monetaria prima alla Banca d’Italia e poi alla B.C.E., e sottoponendo così la Repubblica al potere indipendente e sovrano di organismi privati e, il secondo, addirittura esterno alla Repubblica stessa.
La
denominazione di “istituto di diritto pubblico” applicata recentemente alla
Banca d’Italia è ingannevole e non cambia le cose: per quanto le norme
statutarie siano formulate dallo Stato, la gestione e la proprietà sono totalmente
autoreferenziali e private.
Attentato contro la costituzione dello Stato (art. 283 CP): [I]. Chiunque commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato, o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni [90 Cost.].
Questo reato potrebbe essere stato commesso da quei governanti che illegittimamente hanno concorso a istituire il sistema di dominio della finanza privata sullo Stato.
Peculato (art. 314): [I]. Il pubblico ufficiale [357] o l’incaricato di un pubblico servizio [358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Forse commesso da funzionari e ministri col donare soldi dei cittadini alle Banche Centrali in cambio di denaro il cui valore è dato dai cittadini e non dalle Banche Centrali.
Il
peculato potrebbe ravvisarsi nel fatto che il governo fa pagare allo Stato il
denaro emesso a costo zero da una banca privata, senza alcuna necessità, o
corrispettivo, con danno per lo Stato e vantaggio per i banchieri privati.
Nonché nel fatto che l’esecutivo ha ceduto, mediante privatizzazioni, quote di
società di capitali pubbliche (BPL, Credito Italiano, Banca Intesa) senza prima
scorporare le loro
partecipazioni
nella Banca d’Italia, in violazione dell’art. 3 dello Statuto della medesima,
che proibisce le cessioni a privati di quote azionarie della BdI e prescrive
che essa sia per la maggioranza in mano pubblica.
ESPROPRIAZIONE,
SPOLIAZIONE, USURPAZIONE, USURA, TRUFFA, RAPINA, “CONFISCA”.
L’altro aspetto eclatante della assoluta
delinquenzialità ed illegalità comportamentale strutturale e standardizzata
delle banche commerciali e di tutto il mondo economico – finanziario che ruota
loro intorno è stato l’atto di approvazione del
D. Lgs 385/1993, meglio conosciuto come T.U.B. - Testo Unico Bancario.
Tutto il vandalico progetto studiato e voluto
da molto lontano nel tempo e nello spazio prende però forma, consistenza e
materia in particolare dalla legge 130/1999 fatta dal governo D’Alema, quella
delle “cartolarizzazioni” e successivamente supportato, modificato, integrato
da tutti i successivi governi che si sono alternati al potere (di “sinistra”,
di “centro”, di “destra”, “tecnici”) che hanno dovuto modificare il senso e il
dettato di alcuni articoli del codice civile per dare una parvenza di legalità
e costituzionalità ad un simile immondo parto.
Le banche italiane nel loro complesso avevano
migliaia di miliardi di crediti ipotecari e chirografari di difficile se non
impossibile esigibilità. Con la legge 130/1999 gli si consentiva di vendere
questi crediti a terzi e di mettere in perdita la differenza fra il credito
vantato (ad esempio 100.000€) e il prezzo di cessione del credito (ad esempio
40.000€), defalcando dall’imponibile fiscale i 60.000€.
Mentre prima il credito “certo e libero”
andava dimostrato in tribunale per poter agire contro il debitore ora diventava
“certo e libero” su semplice dichiarazione della Banca. Mentre prima era
vietato cedere un credito a terzi senza il consenso del debitore ora si poteva
cedere questo credito all’insaputa del debitore (con un semplice annuncio in
Gazzetta Ufficiale (la Banca X ha ceduto i suoi crediti alla Società Y). E a
chi li vendevano questi crediti “certi e liberi” le banche? A se stesse.
Tutte le banche crearono delle Srl con
capitale di venti milioni di lire alle quali vendettero crediti per migliaia di
miliardi di lire, gli ipotecari al 40% del loro valore nominale, i chirografari
al 10% del loro valore nominale, che pagarono con delle “obbligazioni”, cioè
con delle “cambiali” (nobilitate anche col nome di Derivati ed Hedge Fund).
Cambiali che erano garantite dal credito acquistato e che rimaneva al 100% nei
riguardi dell’ignaro debitore.
Insomma le banche vendettero a se stesse i
crediti sottraendo al fisco tra il 40% o il 90% dell’imponibile, ma il credito
rimaneva al 100% “certo e libero” in quota a una società di proprietà della
stessa banca, che però non ci pagava le tasse perchè nella messa a bilancio a questo
“attivo” si sottraeva il “passivo” delle obbligazioni emesse, e per di più le
banche avevano già recuperato fiscalmente questi crediti poiché avevano già
conseguito il beneficio degli ammortamenti attraverso il dispositivo degli
accantonamenti annuali al fondo di svalutazione crediti ed al fondo di rischio,
mediamente del 70% (accantonamento del 5% annuo sul Fondo Svalutazione Crediti
(FSV) e di un altro 5% annuo sul Fondo Rischio Crediti (FRC).
Le operazioni di cartolarizzazione a partire
dal 1999 sono state attuate dalle maggiori banche nazionali, per un ammontare
stimato di oltre 300 miliardi di euro,
pari a circa 580.000 miliardi di lire, con elusione fiscale derivata che ha
aperto una voragine nei conti pubblici di almeno 150 miliardi di euro, pari a
290.000 miliardi di lire.
Ecco alcuni lanci d’agenzia della prima
ondata di “cartolarizzazioni” visti dall’ottica sindacalista :
[
Il Governo "cartolarizza"
i crediti INPS (li trasforma in titoli di Borsa !) e cede (svende) a metà
prezzo la riscossione dei crediti a banche e a finanziarie private: con il
decreto legge 308 del 6 settembre 1999 è stata data la garanzia dello Stato sui
titoli (!!), oltre ad agevolazioni ed esenzioni fiscali alle finanziarie che
trattano questi titoli, comprese le finanziarie residenti nei paradisi fiscali.
Avendo
suscitato notevole "sorpresa per l'inatteso <sconto> ai paradisi
fiscali" (IlSole24ore,9-9-99),
su questo punto forse il governo -alla Camera- farà marcia indietro ma ha già
escogitato l'inganno. Infatti l'Inps cederà i primi
8.000 miliardi di crediti a due finanziarie olandesi (l'Olanda,
come l'Irlanda o la Danimarca,non è classificata come paradiso fiscale ma lo è
di fatto per le banche e le finanziarie). "Entro la fine di ottobre -ha affermato il presidente dell'Inps
Paci- i crediti dovrebbero essere sul mercato e non escludiamo anche una
quotazione in Borsa".
"Alla porta del direttore generale del Tesoro Mario Draghi (regista
dell'operazione) hanno bussato immediatamente i rappresentanti delle case
finanziarie più affermate nel mondo: Paribas, Lehman Brothers, Warburg, Nomura.
Tutti pronti a <montare> l'operazione Inps e a piazzare sul mercato i junk
bond (obbligazioni spazzatura nel gergo americano) made in Italy legati ai
contributi previdenziale non versati".
I crediti Inps a fine '98 ammontavano a 54.438 miliardi di lire. Ma ai
privati andranno -a meno di metà prezzo e per giunta garantiti dallo Stato- solo "i crediti più appetibili" (IlSole24ore,23-4-99).
Una prima cernita è già stata fatta da tre banche: Morgan Stanley, Warburg e San Paolo-Imi (chissà se quest'ultima ha controllato i crediti Inps che deve pagare la Fiat...); ora altre 4 agenzie (Standard & Poor's, Moody's, Fitch-Ibca e Duff & Phelps) "dovranno soppesare i crediti da vendere, individuati sulla massa di oltre 50mila miliardi", lasciando all'Inps i crediti più difficili da riscuotere..... ]
Una prima cernita è già stata fatta da tre banche: Morgan Stanley, Warburg e San Paolo-Imi (chissà se quest'ultima ha controllato i crediti Inps che deve pagare la Fiat...); ora altre 4 agenzie (Standard & Poor's, Moody's, Fitch-Ibca e Duff & Phelps) "dovranno soppesare i crediti da vendere, individuati sulla massa di oltre 50mila miliardi", lasciando all'Inps i crediti più difficili da riscuotere..... ]
Prima fra tante, la Banca di Roma s.p.a. che nel 1999 ha cartolarizzato oltre 20.000 miliardi di lire di
crediti con i multipli delle società da essa
controllate Trevi Finance s.p.a. - Trevi 1 e Trevi 2, seguita a ruota dalla
Banca Nazionale del Lavoro, che ha ceduto i propri crediti alla S.V.P. Venezia
s.p.a. e alla Aeres Finance, che insieme al Banco di Napoli, hanno ceduto i
propri crediti alla S.G.C., dal Monte
Paschi di Siena che ha ceduto alle varie
società satelliti; Banca Intesa che ebbe a cedere decine di migliaia di milioni
di euro prima a Intesa Gestione Crediti, operazioni proseguite anche dopo la
fusione in Intesa-San Paolo, con la cessione da Intesa Gestione Crediti a
Castello Finance, che ha travasato i suoi crediti in Italfondiario, divenuta la
più ricca finanziaria, con un portafoglio da recuperare di oltre 26 miliardi di
euro.
Un’operazione degna di nota è quella compiuta nel 2008 da Unicredit Banca di Roma che ha cartolarizzato un miliardo e passa di crediti con la Aspra Finance.
Crediti incagliati, già portati in
ammortamento per il 70/80% (e quindi sottratti al fisco), sono ridiventati
“veri e liberi”, cioè esigibili e al 100% del loro valore iniziale, più
ovviamente gli interessi, le spese, etc., e contemporaneamente sottraendo al fisco la
stratosferica cifra di altri 150 miliardi di €, che per “risanare i conti
pubblici” lo Stato deve richiedere ai cittadini. Oltre che cornuti pure maziati.
Vogliamo ringraziare il Presidente del
Consiglio e il governo, pure di sinistra che hanno avuto la bella pensata di
fare la legge 130/1999, e tutti quelli che si sono succeduti che addirittura si
sono sobbarcati l’onere di sovvertire gli articoli del codice civile e tutto il
suo assetto logico complessivo?
Vediamo come, oltre a rimettere 150 miliardi
di € nei conti pubblici, ne dovremo dare altri 300 miliardi agli squali di Wall
Street, su sentenza dei tribunali della Repubblica Italiana.
Abbiamo nominato una serie di società
finanziarie italiane (Trevi Finance s.p.a. - Trevi 1 e Trevi 2, S.V.P., Venezia
s.p.a., Aeres Finance, S.G.C, Intesa Gestione Crediti, Castello Finance,
Italfondiario) che hanno ricevuto 300 miliardi di € di crediti che “erano
incagliati e inesigibili”, ma sono stati trasformati in “veri e liberi” su
semplice dichiarazione delle rispettive banche, che si sono venduti a Wall
Street per costruire titoli tossici. Ecco i nostri Mutui subprime, e i tribunali
italiani già hanno cominciato dal 2008 a pignorare case, depositi bancari e
stipendi ai cittadini italiani ignari, circa 600.000!!!
Dopo la fusione Banca Intesa-San Paolo le
rispettive società che avevano acquistato le cartolarizzazioni (quella di Banca
Intesa era “Intesa Gestione Crediti”) hanno venduto i loro portafogli a
Castello Finance srl. Che a sua volta ha nominato “mandataria” Italfondiario
spa, che riscuote i crediti per conto di Castello Finance srl, in pratica gli
incassi sono suoi.
Italfondiario attualmente gestisce attività
per circa 27,9 miliardi di Euro per conto di Fortress Investment Group.
L’attività di recupero aggressiva, ha funzionato “bene” non solo per
l’attività principale, ovvero la gestione delle sofferenze, ma anche per gli
altri settori dell’asset management, come la liquidazione degli immobili, la
riscossione delle fatture esigibili e il recupero di mutui incagliati.
Il socio di maggioranza di Italfondiario spa
è “Fortress Investment Group” LLC, 1345 Avenue of the Americas, New York, NY
10105, 212-798-6100. E qual è il “business” di Fortress Investment Group? Private
Equity e Hedge Fund. (http://www.fortressinv.com).
I procuratori in Italia di Fortress
Investment Group sono FIG Italia S.r.l. e FCF Consulting Srl, e la sede legale
di Castello Finance srl, Itafondiario spa, FIG Italia S.r.l. e FCF Consulting
S.r.l. in Via del Tritone
181 – 00187
Rome Italy. Tutti allo stesso
indirizzo!!
Tutti a fare la stessa cosa: pignorano sulla
loro parola, e il mandante in questo caso è appunto Fortress Investment Group,
una società finanziaria specializzata in titoli tossici (http://en.wikipedia.org/wiki/Fortress_Investment_Group)
ma che ha investito anche in Casinò e Corse dei Cavalli, è stata protagonista
di uno scandalo per finanziamenti alla politica e che ha avuto la
quotazione scesa da 16 a 1,7$ e che sta
chiedendo ai “debitori italiani”, per mezzo della sua controllata Italfondiario
spa 27,9 miliardi di €, con metodi “aggressivi”.
Loro,
i presunti “creditori” per legge, sono i buoni! …SEMPRE!!!
Noi i presunti “debitori” per legge siamo i cattivi!! SEMPRE!!!!
Io, voi, nessuno può sapere se è stato
“venduto”, “schiavizzato”, magari per una posizione di venti anni fa, se suo
malgrado è “stato dichiarato” debitore di un credito “vero e libero”, se questo
debito “dinamico” (perchè lievità come un soufflè per spese varie, interessi
anatocistici, avvocati; ci mangiano tutti) è aumentato di cinque, dieci, venti
volte. Per cui nessuno per ora sa dagli originari 300 miliardi di € complessivi
quanti miliardi pretende ora Wall Street. Cinquecento, mille?
Negli anni ‘90, sull’onda del crollo della I
Repubblica e del desiderio mai sopito del settore finanziario di recuperare gli
antichi privilegi di sangue, viene approvato il D. Lgs 385/1993, meglio
conosciuto come T.U.B. - Testo Unico Bancario.
Con il
TUB si abolisce la Legge Bancaria del 1936, voluta da Mussolini e da Alberto
Benedice.
La Legge Bancaria del 1936 aveva messo
vincoli severissimi alle Banche, regolandone l’attività fin nei più minimi
dettagli, necessità derivata dal disastro del dopo I Guerra Mondiale ed il
successivo crack del 1929, e quindi ci aveva messo al sicuro da scandali e
malversazioni per circa sessanta anni, addirittura le sei maggiori banche
italiane erano state salvate dall’intervento dello Stato, nazionalizzate (e
quindi di proprietà del Tesoro, cioè degli italiani), insomma diventarono le
B.I.N. - Banche di Interesse Nazionale che fecero più che onestamente il loro
mestiere finanziando lo sviluppo del paese, sia le grandi opere pubbliche del
regime sia la ricostruzione e il miracolo economico del dopoguerra.
Questa condizione diciamo così
“social-fascista” non poteva star bene a chi aspirava a ritornarne padrone. E arriva il TUB (http://www.teocollector.com/tub.htm.)
Si tratta di leggi ad hoc (dov’è finito l’art.3 della Costituzione?
Dov’è finita la giustizia ed i rappresentanti dei cittadini?),
concepite e costruite proprio per “creare” questo strapotere rispetto a una
situazione precedente. Leggi assurde dal punto di vista etico, ma concepite da
chi ha la
conoscenza storica e politica, e la volontà
di mutare la situazione a vantaggio della propria immonda ed infame confraternita.
Articolo 50 TUB (Decreto ingiuntivo)
1. La Banca d’Italia e le banche possono
chiedere il decreto d’ingiunzione previsto dall’articolo 633 del codice di
procedura civile anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili
da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve
altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.
Il “decreto ingiuntivo” è un atto con cui un
giudice acconsente al creditore di “ingiungere” al debitore di pagare una certa
somma entro un certo termine.
Fino al 1993 la materia era regolata dal
Codice Civile (Regio Decreto del 16/3/1942, n. 262) all’art. 633 del codice
civile e seguenti.
Art. 633 C.C. Condizioni di
ammissibilità (del decreto ingiuntivo)
Su domanda di chi e’ creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantita’ di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
Su domanda di chi e’ creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantita’ di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
Art. 634 C.C. Prova scritta
Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.
Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro, nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività,
Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.
Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro, nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività,
sono altresì prove scritte idonee gli
estratti autentici delle scritture contabili di cui agli art. 2214 e seguenti
del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e
regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili
prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle
norme stabilite per tali scritture (primo comma, così modificato dall’art. 8,
comma 3, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432).
Art. 640 C.C. Rigetto della domanda
Il giudice se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova. Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non e’ accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato. Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria. E’ evidente la differenza?
Il giudice se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova. Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non e’ accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato. Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria. E’ evidente la differenza?
Prima, con il Codice Civile del 1942, la
Banca doveva “produrre” le scritture contabili bollate e vidimate, e tenute
secondo la legge. E se il magistrato non riteneva sufficientemente giustificata
la domanda la rigetta (e quindi non prende nessun provvedimento nei confronti
del “presunto debitore”), con il TUB del 1993 basta la “dichiarazione di uno
dei dirigenti” della Banca, e il giudice è “obbligato” ad emettere un decreto
ingiuntivo.
In
pratica si è esautorato il magistrato, che deve prendere per vero quello che
dichiara la banca senza poter controllare le scritture contabili. Significa che la
banca su sua semplice dichiarazione ottiene un decreto ingiuntivo, e se voi non
pagate quello che chiede automaticamente ottiene un “precetto”, cioè vi
“obbliga a pagare” e se ancora non pagate ottiene il “pignoramento”, cioè si
appropria “provvisoriamente” dei vostri beni (casa, stipendio, depositi
bancari) e dopo l’udienza di convalida se li vende all’asta.
Ottenendo un pignoramento dei beni prima
ancora il presunto debitore possa far valere le sue ragioni al giudice lo mette
in condizioni di sudditanza. Il malcapitato si ritrova con la casa di fatto
sequestrata, i conti correnti bloccati (e quindi non può prelevare niente, i
soldi che gli entrano è come se non li
avesse). E questo per mesi e mesi. E dopo
questo, che già sarebbe abbastanza, il TUB introduce un’altra novità: modifica
la regolamentazione della cessione dei crediti.
Aggiungendo altro potere allo strapotere, si
è potuta costruire la cosiddetta “finanza tossica”.
Articolo 58 TUB (Cessione di rapporti
giuridici)
1. La Banca d’Italia (omissis…)
2. La banca cessionaria dà notizia
dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca
d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità (3).
3. I privilegi e le garanzie (omisis…).
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli
adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati
dall’articolo 1264 del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro
tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal
cedente o dal cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione.
Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti
possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari
previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la
responsabilità del cedente.
7. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche,
inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65 e in
favore degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto
dall’articolo 107.
Vediamo come regolava la materia il Codice
Civile del 1942.
Art. 1264 c.c. (Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto):
“La cessione ha effetto nei confronti del
debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli e’ stata notificata.
Omissis…
Il C.C. del 1942 in una sola riga esprime un
concetto fondamentale: il rapporto fra creditore e debitore è un rapporto fra due “personalità giuridiche”.
E’ un contratto fra due parti, Tizio e Caio.
Se Tizio (la banca) decide di mutare il
contratto a suo tempo stipulato con Caio (vendere il credito a Sempronio),
ebbene Caio deve saperlo!
Ammesso che non possa opporsi alla vendita
deve comunque poter sapere, per esercitare il diritto di controllo: che non gli siano addebitati i costi
dell’operazione, che le condizioni rimarranno le stesse etc. Se non viene
avvisato perde dei diritti fondamentali, diventa una “cosa” che può essere
ceduta a piacimento ad di fuori della sua stessa sfera conoscitiva.
E infatti Il C.C. del 1942 obbliga a che
l’informazione gli venga “notificata”, significa che ne viene portato a
conoscenza con una procedura legale che gli “porta l’informazione” (http://it.wikipedia.org/wiki/Notifica)
Ben diversamente fa l’art. 58 del TUB.
-
Con il comma 2 nega al debitore il diritto di essere informato, e quindi di
controllo (trasforma la “notifica” in un annuncio generico di “cessione di
diritti giuridici in blocco” fra A e B sul foglio inserzioni di una gazzetta
ufficiale)
-
Con il comma 4 annulla l’art. 1264 del Codice Civile del 1942 che obbligava la
notifica
-
Con il comma 5 stabilisce che l’unico diritto del debitore è di pagare tutto
sull’unghia
-
Con il comma 7 stabilisce che anche semplici srl o spa hanno verso il debitore
gli stessi diritti della banche.
La vittima si comincia a indebitare coi
parenti e gli amici per vivere e per pagare gli avvocati, nella sua banca lo
cominciano a guardare come un malfattore, al lavoro si cominciano a
preoccupare, e così via. La prima volta parenti e amici gli prestano volentieri
qualche soldo (al lavoro non gli possono anticipare più niente) ma la seconda
volta lo guardano male, la terza gli dicono che non ce li hanno… e il più delle
volte finisce i mano agli usurai coinvolgendo i parenti, comincia a sviluppare
patologie immaginarie autolesioniste fino a che perde realmente la salute. Si
chiama “Sindrome da Cartolarizzazione” la
grande invenzione che anche nel nostro paese
ha seminato omicidi colposi del sistema bancario e una infinità di suicidi.
In tale situazione i malcapitati delle
cartolarizzazioni, vengono sottoposti ad una autentica aggressione psicologica
e costretti a vivere in uno stato di totale insicurezza per l’imminenza della
perdita della casa e per la triste sorte a cui si ritroverà esposto il proprio
nucleo famigliare.
Insomma ad esempio, ma accadimento reale,
un
presunto debito che era di meno di 10.000€ nel 1990, dopo 19 anni di silenzio
una finanziaria di Wall Street che chiede 88.000€.
Si copre quindi di essere stati venduti tre
volte, l’ultima a Londra nel 1995 a questi di Wall Street a nostra completa insaputa. Al telefono
rispondono: “Noi non siamo esosi. Ci dica quanto guadagna, noi valutiamo la sua
aspettativa di vita e ci accontentiamo del 20%, ma in contanti”; che da 19 anni
applicano interessi “di contratto” al 13% più
“spese” a totale nostra insaputa e che i 15.000 € versati tramite il
tribunale nel 2003 sono stati “trattenuti” in uno dei passaggi intermedi mentre
il debito continua a salire.
E se si fa l’accordo sull’aspettativa di vita
si prendono la somma “in conto interessi” e si rivenderanno il credito di
88.000 € a un altro che poi ce li viene a richiedere.
E soprattutto che possono continuare a
depredare i nostri discendenti fino alla terza generazione (quindi i figli di
mio nipote). E per “ammorbidirci” sulla trattativa ci pignorano i conti
correnti in banca, basta la “dichiarazione” di una finanziaria di recupero
crediti perchè il TUB li equipara a una banca.
Il TUB
è stato “forse” costruito per togliere i diritti dei cittadini ?
Visto l’abnorme numero dei casi pare abbiano
aperto un ufficio apposta per fare la “rinuncia all’eredità”, dove i figli,
abbandonati i genitori al loro triste destino, rinunciando a ricevere eredità
si sottraggono, mestamente, all’aguzzino e al gabelliere.
Art. 126 T.U.B.
1. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i
requisiti di professionalità e di onorabilità… Più che giusto.
Insomma,
possiamo star tranquilli: i banchieri sono “onorabili”. Per Legge.
Anche il sig.r Profumo e il sig.r Geronzi?
Insomma quale è sinteticamente
lo scenario messo in atto dalla combriccola/masnada/orda composta da
politici/banchieri/parlamentari/tribunali nazionali ed internazionali/società
di recupero crediti e cartolarizzazioni varie?
In pratica (e nei
fatti) :
1)
le banche nazionali (si fa per dire …
meglio [dal nome italiano]), le B.C.E e
tutte le grandi multinazionali della finanza/moneta, stampano ormai da decenni
pezzi di carta straccia che si ostinano pervicacemente a chiamare “banconote”
mentre non hanno più alcuna delle caratteristiche intrinseche che le
distingueva (e che quindi dava loro valore), ora non hanno più alcun
controvalore convertibile e quindi quando le banche la emettono non possono
portare in contabilità la loro entità al passivo.
2)
Così facendo creano un accumulo di
capitale di quantità industriale, che addebitano allo Stato al valore facciale
più costo di produzione più interessi, che inoltre non viene dichiarato al
fisco, e attraverso queste immense disponibilità, fra i tanti infiniti scopi
comprano tutti i corruttibili sul mercato, in particolare i politici, che fanno
questo di professione.
3)
I quali politici e parlamentari
promulgano una serie di leggi a favore delle banche, e assimilate, cambiando,
se necessario, il codice civile e quello penale, nonché i rispettivi codici di
procedura,
producendo leggi incostituzionali a raffica.
4)
Dopodiché tutto il denaro rapinato
attraverso la illegittima ed illegale creazione di banconote tramite il
signoreggio primario e secondario, e relativo addebitamento a carico dello Stato
(debito pubblico), e quindi dei cittadini, non contenti tutti gli associati in questa immane azione
criminogena, vanno ad attaccare direttamente i beni dello Stato, delle Regioni
e degli enti locali.
5)
Infine non ancora soddisfatti, poiché
le banche sanno benissimo che in questo regime monetario il vero valore non sta
nella banconota ma nei beni dati a garanzia dei mutui e dei fidi, approfittando
della crisi artificiosa, assolutamente falsa e da esse stesse indotta, …. Dopo
aver dragato tutta la moneta circolante al fine di non lasciarne più sul
mercato (basta vedere i rientri forzosi messi in atto negli ultimi mesi dalle
banche commerciali), mettono in azione le loro controllate società di recupero
crediti e attraverso l’estromissione del filtro e controllo del giudice
naturale, e viceversa attraverso l’incostituzionale patrocinio di giudici (vedi
art. 25 Costituzione) dislocati a New York piuttosto che Hong Kong, ora con una
semplice operazione si appropriano dei beni reali dati a garanzia dai mutuatari.
6)
600.000 pignoramenti del 2008 (in
aumento) sono la fotografia dello stato di degrado della Legge, del Diritto e
della Giustizia e della grande sofferenza, strazio, scempio e sciagura dei
cittadini direttamente coinvolti e della Nazione nel suo complesso.
7)
A questo punto la corruzione della
logica, delle leggi e del Diritto ormai ha raggiunto una dimensione tale che
soltanto l’azione decisa della magistratura inquirente potrebbe, forse, porvi
rimedio.
Tutta
questa serie di violazioni, strategicamente, organicamente e funzionalmente
strutturate per la loro stessa natura e per l’alto livello di consapevolezza,
informazione e potere di chi l’ha compiuta, non possono che essere intenzionali
e pianificate, a danno dello Stato e a beneficio dei privati finanzieri.
Va
inoltre valutata la ravvisabilità dei reati di falso in bilancio e di false
comunicazioni sociali nelle operazioni suddescritte circa il reddito da
signoraggio non dichiarato e la abusiva appostazione nella situazione
patrimoniale di passività inesistenti.
In
relazione al comportamento associato dei soggetti autori e beneficiari dei
reati succitati, si può ipotizzare il reato di associazione per delinquere e
anche l’applicabilità dell’art. 416 bis del Codice Penale, sul reato di Associazione
di tipo mafioso 416 bis CP. «[I]. Chiunque fa parte di un’associazione di tipo
mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da tre a sei
anni. [II]. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono
puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
[III]. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte [628 comma 3 n. 3] si avvalgono [629-bis] della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
[VI]. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
[VII]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca [240 comma 2] delle cose che
servirono
o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego (3).
[VIII]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».
È vero che, in ambito bancario e monetario e istituzionale, i predetti comportamenti di reato vengono compiuti da molti anni senza che vengano perseguiti, ma ciò non impedisce di perseguirli ora, perché in materia penale non esiste la desuetudine delle norme, e quantomeno questa procura dovrebbe ragguagliarcene.
Non va infine
sottaciuta una grave lesione dei diritti primari di nascita enunciati dalla
Costituzione all’art.25 che riconosce l’inalienabilità del diritto di essere
giudicato dal giudice naturale (italiano) da un tribunale italiano, secondo le
leggi italiane.
Invece grazie a
questa legge infame i cittadini italiani vengono perseguiti da tribunali
internazionali secondo leggi non italiane.
ED ANCORA….
ED ANCORA….
Sono
in atto dal 1992 (ed anche da prima marginalmente) manipolazioni e travisazioni
plateali delle leggi, della Costituzione e della conseguente pressione fiscale
dai modi irrituali ed usurpativi di
ogni diritto proprio del cittadino presunto “debitore”, usate a seguito
della legge 130 del 1999 per la “cartolarizzazione” e l’esazione fiscale ed
adottate dalle bande criminali che hanno occupato, modificato le istituzioni
dello Stato e le sue leggi incostituzionalmente e contro gli interessi dei
cittadini e dello Stato stesso.
Tutto questo quando esistono soggetti
platealmente ed indiscutibilmente evasori parziali o totali “ALL’INGROSSO”,
incredibilmente (in tutte le sue accezioni), che vengono impunemente
tralasciati dall’essere perseguiti perché “too big to enchain” ….. per calare invece la mannaia dell’inquisizione
e dell’indagine sui poveri, disgraziati privati cittadini, artigiani,
commercianti al minuto, professionisti, lavoratori autonomi , etc., etc.-.
ALTRO
FATTO
Qualche giorno fa è apparsa in TV una
“Pubblicità Progresso” certamente molto efficace e scioccante che equiparava
gli evasori fiscali ai parassiti esistenti in natura… su questa scìa oggi
veniamo a denunciare, da una parte questa disparità di trattamento fra
soggetti e dall’altra, e soprattutto, la
macroscopica tolleranza, connivenza, e/o
compiacenza tenuta nei confronti di evasori parziali e/o totali che sono noti a
tutti, e ciononostante stimati ed apprezzati cittadini ed istituzioni … Ma che
per qualche incomprensibile motivo non vengono perseguiti dagli organi dello
Stato deputati a questo scopo…
(continua. Vedi altro post)
Articolo eccezionale che rimarrà ai posteri, temo che nessuna corte possa prenderlo in considerazione per i motivi che già sappiamo, quindi quando lo aggiornerai devi inserire nei querelato anche la corte stessa,
RispondiEliminaalla fine faremmo appello alla corte sipremma del Dio ognipotente
Enzo, Milano
Un'analisi encomiabile dei motivi e delle responsabilità che ci hanno precipitato in questa disgraziata situazione, direi un cartello da cui ripartire per ritrovare la speranza, la libertà e la fiducia nel futuro. Sicuramente la magistratura, corresponsabile per aver chiuso gli occhi su questi fatti sino ad oggi, casserà questa denuncia. Mi auguro almeno che la sua diffusione attraverso la rete contribuisca alla presa di coscienza popolare unica condizione per arrivare ad un radicale cambiamento. Mi auguro altresì che venga pubblicata la copia del testo con i timbri del comando CC o della Procura a riprova dell'avvenuto deposito.
RispondiEliminaho fatto una fatica incredibile a leggere tutto,l'età...,noto però che dopo 4 mesi non è cambiato assolutamente niente. Quì si continua solo a parlare, spiegare, perchè xcome....ma nonostante tutto, noi italiani di mer.....continuiamo a dormire. Ma è mai possibile che siamo veramente un popolo simile? Ma cosa ci devono fare xchè si debba avere una qualsiasi reazione?
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