lunedì 24 dicembre 2012

QUERELA CONTRO MASSIME CARICHE STATO ALLA CORTE INTERNAZIONALE DELL'AIA. 1


ECCO IL TESTO COMPLETO DELLA DENUNCIA PRESENTATA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ITALIANA E CHE SARA' A GIORNI PRESENTATA ALL'ATTENZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA INTERNAZIONALE PENALE DELL'AIA.

   ROMA, 21/12/2012

                                                                                 Al Comando stazione dei Carabinieri 
                                                                          SEDE

                                                                           Alla   Procura Della Repubblica  Competente

                                                                            Alla   Alta Corte Penale Internazionale de l’Aia   

                                                                  E, p.c.  Ad  Altri

QUERELA/DENUNCIA  ALLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE DELL’AIA (I.C.C.)

Contro lo Stato italiano i suoi più alti amministratori ed altri :

1)            Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano;
2)            Tutti i Presidenti della Repubblica italiana a partire dall’anno 1992;
3)            Il Presidente del consiglio dei ministri Silvio Berlusconi;
4)            Il presidente del Consiglio dei ministri sig. Mario Monti;
5)            Tutti i presidenti del Consiglio dei Ministri a partire dall’anno 1992;
6)            Il Presidente della Camera Gianfranco Fini;
7)            Tutti i presidenti della Camera a partire dall’anno 1992;
8)            Il Presidenti del Senato Renato Schifani;
9)            Tutti i presidenti del Senato a partire dall’anno 1992;
10)         Tutti i componenti dello Pseudo-governo dei tecnici nominati da Monti;
11)         Tutti i Ministri dei governo Berlusconi (all’apparenza appena dimesso, esautorato?);
12)         Tutti i Ministri della Repubblica a partire dall’anno 1992;
13)         Tutti i Segretari dei Partiti dell’arco parlamentare a partire dall’anno 1992;
14)         Tutti i Parlamentari che hanno accettato passivamente il “Golpe” a partire dall’anno 1992;
15)         Tutti i consiglieri delle banche nazionali, e non, di cui costoro sono emanazione;
16)         Il Governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi;
17)         Il sig. Mario Monti Presidente del consiglio e tutti i componenti del “Governo Tecnico”;
18)         Tutti i Presidenti del Consiglio Superiore della Magistratura a partire dall’anno 1992;
19)         Tutti i Presidenti della Corte dei Conti a partire dall’anno 1992;
20)         Tutti i Generali Capo di Stato Maggiore della Difesa a partire dall’anno 1992;
21)         Tutti i Generali Capo di Stato Maggiore dell’Aereonautica a partire dall’anno 1992;
22)         Tutti gli Ammiragli Comandante della Marina Militare a partire dall’anno 1992;
23)         Tutti i Comandanti Generale di Corpo di Guardia di Finanza a partire dall’anno 1992;
24)         Tutti i Comandanti Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri a partire dall’anno 1992;
25)         Tutti i Dirigenti Generali Comandanti della Pubblica sicurezza a partire dall’anno 1992;
26)         Tutti i Dirigenti Generali del Corpo Forestale dello Stato a partire dall’anno 1992;
27)         Tutti i Generali Comandanti dei corpi di polizia giudiziaria locale a partire dall’anno 1992;
28)         Il governatore della Banca d’Italia sig. Ignazio Visco ;
29)         Tutti i titolari e dirigenti del ministero dell’ Economia a partire dall’anno 1992;
30)         Tutti i titolari e dirigenti del ministero delle Finanze a partire dall’anno 1992;
31)         Tutti i titolari e dirigenti del ministero del Tesoro a partire dall’anno 1992;
32)         Tutti i titolari e dirigenti del ministero del Bilancio a partire dall’anno 1992;
33)         Tutti i Ragionieri Generali dello Stato a partire dall’anno 1992;
34)         Tutti i Consiglieri e i Direttori Generali della Corte dei Conti a partire dall’anno 1992;
35)         Tutti i Presidente e Consiglieri  d’amministrazione della Con.So.B. a partire dall’anno 1992;
36)         Tutti i Governatori e Dirigenti della Banca Centrale Europea a partire dall’anno 2002;
37)         Tutti i Governatori e Dirigenti della Banca d’Italia a partire dall’anno 1992;
38)         Tutti i Consiglieri d’amministrazione delle banche commerciali a partire dall’anno 1992;
39)         Tutti i Ragionieri Generali dello Stato a partire dall’anno 1992;
40)         Tutti i Consiglieri e i Direttori Generali della Corte dei Conti a partire dall’anno 1992;
41)         Tutti i Dirigenti, Amministratori e Funzionari della Equitalia S.p.A.;
42)         Tutti i Consiglieri dell’”Autorità Garante delle telecomunicazioni” (Agcom);
43)         Tutti i componenti del CO.RE.COM Lazio da L. 31 luglio 1997, n. 249;;
44)         Tutti i ministri delle comunicazioni a partire da L. 31 luglio 1997, n. 249;
45)         Tutti i Direttori Generali del ministero delle comunicazioni a partire da L.31 luglio ‘97 n. 249;
46)         Tutti i Consiglieri d’amministrazione della .B.C.E.;
47)         Tutti i Consiglieri e Dirigenti della Banca d’Italia a partire dall’anno 1992;
48)         Il sig.r Befera come Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Spa;
49)         Tutti gli ottocento Dirigenti Generali dello Stato sottocitati a partire dall’inizio dei fatti;
50)         Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e Presid. di Equitalia S.p.A sig.r Massimo Romano;
51)         Il Vice Presidente  Equitalia sig.r Antonio Mastrapasqua;
52)         Il direttore generale di Equitalia sig.r Marco Cuccagna;
53)         Il Vice Direttore Generale di Equitalia sig.r Luciano Mattonelli;
54)         Il Vice Direttore Generale di Equitalia sig.r Renato Raffaele Vicario;
55)         L’Amministratore Delegato di Equitalia nord sig.r Giancarlo Rossi;
56)         L’Amministratore Delegato di Equitalia centro sig.r Antonio Piras;
57)         L’Amministratore Delegato di Equitalia sud sig.r Benedetto Mineo;
58)         Tutti i Consiglieri d’amministrazione di Poste Italiane S.p.A., fra cui il sig.r Giovanni
Ialongo e il sig.r Massimo Sarmi per non aver sospeso il servizio di consegna pur dopo
le palesi violazioni di legge costantemente sanzionate;
59)         titolari di agenzie recupero credito adottanti procedure postali per notificare cartelle
esattoriali;
60)       Tutti i responsabili legali dell’agenzia di “Rating” internazionale Standard & Poors;
61)       Tutti i responsabili legali dell’agenzia di “Rating” internazionale Moody’s;
62)         Tutti  gli Amministratore Delegati di Banca IMI S.p.A. a partire dall’anno 1992;
63)         Tutti  gli Amministratore Delegati di Barclays Bank PLC a partire dall’anno 1992;
64)         Tutti  gli Amministratore Delegati di BNP Paribas a partire dall’anno 1992;
65)         Tutti  gli Amministratore Delegati di Citibroup Global Markets Ltd. a partire dall’anno 1992;
66)         Tutti  gli Amministratore Delegati di Commerzbank A.G.  a partire dall’anno 1992;
67)         Tutti  gli Amministratore Delegati di Credit Agricole Corp. Inv. Bank a partire dall’anno 1992;
68)         Tutti  gli Amministratore Delegati di Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. a partire
dall’anno 1992;
69)         Tutti  gli Amministratore Delegati di Deutsche Bank A.G. a partire dall’anno 1992;
70)         Tutti  gli Amministratore Delegati di Goldman Sachs Int. Bank a partire dall’anno 1992;
71)         Tutti  gli Amministratore Delegati di HSBC France a partire dall’anno 1992;
72)         Tutti  gli Amministratore Delegati di ING Bank N.V. a partire dall’anno 1992;
73)         Tutti  gli Amministratore Delegati di JP Morgan Securities Ltd. a partire dall’anno 1992;
74)         Tutti  gli Amministratore Delegati di Merrill Lynch Int. a partire dall’anno 1992;
75)         Tutti  gli Amministratori Delegati di Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le
Imprese S.p.A. a partire dall’anno 1992;
76)         Tutti  gli Amministratori Delegati Delegati di Morgan Stanley & Co. Int. PLC a partire
dall’anno 1992;
77)         Tutti  gli Amministratori Delegati di di Nomura Int.PLC a partire dall’anno 1992;
78)         Tutti  gli Amministratori Delegati di Royal Bank of Scotland PLC a partire dall’anno 1992;
79)         Tutti  gli Amministratori Delegati di Societè Generale Inv. Banking a partire dall’anno 1992;
80)         Tutti  gli Amministratori Delegati di UBS Ltd. a partire dall’anno 1992;
81)         Tutti  gli Amministratori Delegati di UniCredit Bank A.G. a partire dall’anno 1992;

Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:

1)            Riduzione in schiavitù (art.600 c.p.);
2)            Alto tradimento (art.90 Costituzione, per i civili sopra indicati);
3)            Alto tradimento (artt.77; 78; 81; 82; 84;100 cod. militare di pace, per i militari indicati);
4)            Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
5)            Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
6)            Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
7)            Attentato contro l’integrità l’indipendenza e l’unità dello Stato (art.241 c.p.);
8)            Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano (art.243 c.p.);
9)            Corruzione del cittadino da parte dello straniero (art.246 c.p.);
10)         Infedeltà in affari di Stato (art.264 c.p.);
11)         Attentato contro la Costituzione dello Stato (art.283 c.p.);
12)         Usurpazione di potere politico o comando militare (art.287 c.p.):
13)         Attentati contro i diritti politici del cittadino (art.294 c.p.);
14)         Istigazione a commettere alcuno dei delitti provveduti dai capi i° e II° (art.302 c.p.);
15)         Pubblica istigazione e apologia (art.303 c.p.);
16)         Peculato (art.314 c.p.);
17)         Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.);
18)         Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.);
19)         Abuso d’uffico (art.323 c.p.);
20)         Omissione di atti d’ufficio (art.328 c.p.);
21)         Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica utilità (art.331 c.p.);
22)         Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);
23)         Inadempimento di contratto di pubbliche forniture (art.355 c.p.);
24)         Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.);
25)         Istigazione a delinquere (art.414 c.p.);
26)         Istigazione a disobbedire alle leggi (art.415 c.p.);
27)         Associazione a delinquere (art.416 bis);
28)         Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato …..  etc., (art. 453 c.p.);
29)         Alterazione di monete (art.454 c.p.);
30)         Circostanze aggravanti (art.456 c.p.);
31)         Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete (art.458 c.p.);
32)         Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);
33)         Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in  certificati (art.477 c.p.);
34)         Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.);
35)         Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.480 c.p.);
36)         Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.);
37)         Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.);
38)         Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici (art.483 c.p.);
39)         Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);
40)         Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali o di produzione (art.499 c.p.);
41)         Manovre speculative su merci (art.501 bis c.p.);
42)         Boicottaggio (art. 507 c.p.):
43)         Turbata libertà dell’industria o del commercio (art.513 c.p.);
44)         Riduzione in schiavitù (art.600 c.p.);
45)         Circonvenzione di persone incapaci (art.643 c.p.);
46)         Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
47)         Istigazione o aiuto al suicidio (art.580 c.p.);
48)         Furto (art.624 c.p.);
49)         Truffa (art.640 c.p.);
50)         Circonvenzione di persone incapaci (art.643 c.p.);
51)         Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
52)         Furto (art.624 c.p.);
53)         Rapina (art.628 c.p.);
54)         Estorsione (art.629 c.p.);
55)         Truffa (art.640 c.p.);
56)         Usura (art.644 c.p.);
57)         Appropriazione indebita (art.646 c.p.);
58)         Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
59)         Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-

LUOGO DI COMMISSIONE : Tutto il territorio italiano
TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;
Persone offese:  la Repubblica italiana, tutti i Cittadini italiani, la Nazione italiana.

STRUMENTO DI RIFERIMENTO :         Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale
Ratifica italiana: 12 luglio 1999, n. 232
Entrata in vigore in Italia: 20 luglio 1999
….. OMISSIS … Evidenziando che la Corte penale internazionale istituita ai sensi del presente Statuto e’ complementare alle giurisdizioni penali nazionali,

Articolo 4 Status giuridico e poteri della Corte

2.    La Corte può esercitare le proprie funzioni ed i propri poteri quali preveduti nel presente Statuto, sul territorio di qualsiasi Stato Parte e mediante una convenzione a tal fine, sul territorio di ogni altro Stato.

Articolo 5. Crimini di competenza della Corte

1. La competenza della Corte e’ limitata ai crimini piu’ gravi, motivo di allarme per l’intera comunita’ internazionale. La Corte ha competenza, in forza del presente Statuto, per i crimini seguenti:
a) crimine di genocidio;
b) crimini contro l’umanita’;
c) crimini di guerra;
d) crimine di aggressione.
2. La Corte esercitera’ il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione successivamente all’adozione in conformita’ agli articoli 121 e 123, della disposizione che definira’ tale crimine e stabilira’ le condizioni alle quali la Corte potra’ esercitare il proprio potere giurisdizionale su tale crimine. Tale norma dovra’ essere compatibile con le disposizioni in materia della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 6. Crimine di genocidio

Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s’intende uno dei seguenti atti commessi nell’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:
a) uccidere membri del gruppo;
b) cagionare gravi lesioni all’integrita’ fisica o
psichica di persone appartenenti al gruppo;
c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;
e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso;

Articolo 7. Crimini contro l’umanità

1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l’umanità s’intende uno degli atti di seguito elencati se commesso nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell’attacco:
a) Omicidio;
b) Sterminio;
c) Riduzione in schiavitù;
…. Omissis ….

k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale.
2. Agli effetti del paragrafo 1:
a) Si intende per "attacco diretto contro popolazioni civili" condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti previsti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o
in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l’attacco;
b) per "sterminio" s’intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l’accesso al vitto ed alle medicine;
c) per "riduzione in schiavitù" s’intende l’esercizio su una persona di uno
o dell’insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;

… omissis …
e) per "tortura" s’intende l’infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori, o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;
….. omissis …
g) per "persecuzione" s’intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all’identità
…… omissis ….

Articolo 13. Condizioni di procedibilità

Articolo 15. Il Procuratore


…… OMISSIS …



STRUMENTO DI RIFERIMENTO PER I MILITARI COINVOLTI

Codice Penale Militare di Pace



Titolo I


DEI REATI CONTRO LA FEDELTÀ E LA DIFESA MILITARE.

Capo I

DEL TRADIMENTO.

Art. 77. Alto tradimento. (1)
Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 283, 285, 288, 289 e 290-bis del codice penale, modificati dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, e dalla legge 11 novembre 1947, numero 1317, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione.

Art. 78. Istigazione all'alto tradimento; cospirazione; banda armata.
E' punito a norma delle corrispondenti disposizioni del codice penale, aumentata la pena della reclusione da un terzo alla metà:
1.    il militare colpevole di istigazione o cospirazione, dirette a commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente;
2.    il militare, che, per commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente, promuove, costituisce od organizza una banda armata, ovvero vi partecipa.

Art. 81. Vilipendio della Repubblica,
delle istituzioni costituzionali e delle forze armate dello Stato. (1)
Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.

Art. 82. Vilipendio alla nazione italiana.
Il militare, che pubblicamente vilipende la nazione italiana, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.
Se il fatto è commesso in territorio estero, si applica la reclusione militare da due a sette anni.

Art. 84. Intelligenze con lo straniero e offerta di servizi.
Il militare, che tiene intelligenze con lo straniero, dirette a favorire, per il caso di guerra con lo Stato italiano, le operazioni militari di uno Stato estero, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Se trattasi di offerte di servizi non ancora accettate, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.

Art. 100. Omesso rapporto.
Il militare, che, avendo notizia di alcuno dei reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare, non inferiore nel massimo a cinque anni, o una pena più grave, non ne fa immediatamente rapporto ai superiori, è punito con la reclusione militare da tre mesi a due anni.
Se il colpevole è un ufficiale, si applica la reclusione militare da uno a tre anni.


Premesso che :

  1. La Costituzione italiana non è mai stata ratificata dai cittadini italiani, originari ed esclusivi detentori della Sovranità tramite referendum popolare, cittadini  che unici hanno potere di legittimare, come dichiarato nello stesso art. 1 della Costituzione;

  1. La costituzione italiana risulta sotto molti aspetti inapplicata o addirittura elusa sia nella lettera che nei fatti;

  1. Costituzione italiana stessa … che attraverso una serie di successive “scatole cinesi” gradualmente partendo dalla originaria definizione che (la sovranità appartiene al popolo [e qui incomincia la sottrazione di potere] …  che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione) … poi arriva al punto in cui

  1. Il Presidente della Repubblica ….. che nessuno dei cittadini “sovrani” elettori si è mai sognato di eleggere a Presidente……. 

  1. Designa un tizio (Dr. Mario Monti) non eletto da nessuno,  ma lo nomina senatore a vita “ipso facto”, perché così necessitava, non si sa per quali meriti… …… (che è consulente e collaboratore della Goldman-Sachs ed altre amene banche “d’affari” da “illo tempore”……

  1. l quale a “senatore a vita” sua volta nomina ministri degli emeriti (molto chiacchierati) personaggi da nessuno mai votati e meno che mai eletti, dove la volontà popolare e la sovranità dei cittadini proprio non ha avuto nessuna occasione per esprimersi… ed al contrario è stata spudoratamente beffata, raggirata e truffata.

  1. Per cui oggi ci ritroviamo dei perfetti usurpatori che nessuno ha MAI votato, NÉ eletto… a dirigere il paese;

  1. Personaggi che hanno violato ogni norma costituzionale e ogni linea di Diritto e ogni Sovranità popolare e che non hanno nessuna investitura popolare… e che sono in totale carenza di mandato istituzionale derivante da delega del potere popolare…

  1. I quali in barba a tutte le norme, regolamenti, logica, Diritto, hanno la ferma intenzione di prendere in futuro decisioni di lacrime e sangue a scapito ed in danno del popolo;

  1. Popolo che in una repubblica democratica e libera, come noi in Italia dovremmo essere, ha il titolo assoluto, imprescindibile, inequivocabile, inalienabile di sovranità sulle proprie decisioni.

  1. Sovranità che nessuno, neppure, e meno che mai, il Presidente della Repubblica può sottrarre ai legittimi detentori …. Che sono soli e soltanto i CITTADINI SOVRANI.

Infatti …..

Il testo della Costituzione all’articolo 1 comma 2 dice :

< ….La Sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.>;

All’articolo 56 seguita molto congruamente :

< ……La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto.> ;

Ed anche all’articolo 58 continua molto avvedutamente :

< …..I Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.>;

ma da questo punto in poi incominciamo a deviare dalla retta via logica e razionale di procedere ed appaiono le incongruenze, illogicità, assurdità… i paradossi le sottrazioni di potere e Sovranità del popolo.

E quindi  la Costituzione all’articolo 83 cita :

< …Il Presidente della Repubblica è eletto dal parlamento in seduta comune dei suoi membri…….>.

Ma non era stabilito all’articolo 1 che ….La Sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione? Perché mai il popolo dovrebbe demandare il potere della sovranità popolare ad altri senza validi motivi??, e quando mai l’ha, o l’avrebbe, fatto???;

La Costituzione all’articolo 59 riporta :

<  …. E’ senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica!!

Prima riflessione

Mai in tutta la storia della Repubblica che ci sia stato un uomo col senso delle istituzioni (vedi articolo 3) ed abbia rinunciato consapevole dell’affronto all’uguaglianza tra cittadini.

Seconda riflessione

Allora per la stessa logica demenziale, per equità di trattamento, dovrebbero essere nominati consiglieri a vita con potere di voto tutti coloro che sono stati presidenti di un qualche ente, altrettanto tutti quelli che sono stati presidenti di consigli d’amministrazione di aziende private, e tutti i presidenti di ogni genere di istituzione fino a giungere al condominio di casa.

Sì perché sennò verrebbe contraddetto l’articolo 3 , come fino ad oggi è stato ed è, articolo 3 che dice :

< …. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Il che mi sembra venga evidentissimamente smentito dagli articoli già citati e da quelli di seguito evidenziati.

E questo è un vulnus insanabile ed assoluto, indegno della cosiddetta “Carta Costituzionale!” che già solo per questo motivo andrebbe abrogata, riscritta e corretta secondo logica, razionalità e soprattutto in onore del principio di eguaglianza di trattamento e di diritti fra cittadini.

In particolare in merito ai rapporti tra cittadini e le istituzioni dello Stato.

Ma non s’era stabilito all’articolo 1 che ….La Sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione?
Vedi articolo 3 ??.

E allora… perché mai (art.59)

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Io mi domando …. Ma come può il nostro primo funzionario dirigente dello Stato, dipendente a tempo determinato, il Presidente della Repubblica, che già il nostro Consiglio d’Amministrazione (Il Parlamento) ha nominato usurpando il nostro legittimo diritto di elezione, senza interpellarci né consultarci, nominare a sua volta altri funzionari dello Stato a nostra insaputa a cui però egli (primo funzionario) ci costringe a pagare la loro congrua e pingue prebenda mensile di oltre quaranta milioni di vecchie lire, ultimamente, nonostante la mordente “crisi” economica il sig.r Presidente della repubblica si è aumentato di circa novemila euro al mese.. nonché tutte le regalie e pertinenze del caso.

Non vale la pena di entrare nella disamina dei meriti che hanno permesso la traslazione di queste cariatidi dal Quirinale al Senato, perché la Costituzione non lo prevede, e soprattutto non ce ne sono.

Voglio però focalizzare l’attenzione sul fatto che stipendiando immeritatamente ed indebitamente i sette attuali senatori a vita, che noi non abbiamo eletto (di qualunque tendenza noi fossimo questo è un dato di fatto), costoro influenzano il dibattito politico e le votazioni  (senza averne titolo e mandato popolare), determinando così le sorti politiche, economiche e sociali del Paese, ancor più falsando e distorcendo la Volontà Popolare e l’esito delle votazioni parlamentari.

È mai ammissibile e tollerabile quanto descritto in un paese che si definisce libero e democratico?


RIFLESSIONE PRELIMINARE

Un popolo è libero quando coesistono (tutti) e vengono applicati i cosiddetti Diritti Soggettivi… e cioè :

1)    il diritto ad esistere (in pace – salute – giustizia – equità);
2)    il diritto al possesso (beni – opere – identità culturale);
3)    il diritto alla libertà;
4)    il diritto all’espressione

E … conseguentemente la capacità di autonomamente ed autarchicamente disporre delle sue sovranità eccone le principali … :

1)    sovranità monetaria;
2)    sovranità politica – elettorale;
3)    sovranità territoriale;
4)    sovranità giudiziaria;
5)    sovranità culturale;
6)    sovranità informativa – formativa;
7)    sovranità alimentare – agricola;
8)    sovranità medico- farmaceutico – sanitaria;
9)    sovranità energetica;
10) sovranità industriale;

Tutte queste sfaccettatura della identità nazionale italiana nel corso degli ultimi decenni ci sono state gradualmente sottratte mentre la popolazione indaffarata nelle proprie piccole beghe o facendola interessare a beghe pubbliche artefattamente orchestrate inducessero la popolazione a porre l’attenzione su fatti di puro gossip, mentre nelle “secrete stanze” i traditori dei valori della patria si svendevano i “gioielli di famiglia, cioè le sovranità sopra elencate…
Il processo di appropriazione dello Stato e di esautorazione della sovranità popolare è in corso gradualmente ma costantemente da decenni ed ha condotto alla situazione attuale sotto gli occhi di tutti. Come di seguito sufficientemente descritto.


COME CI SONO STATI SOTTRATTI IL DIRITTO DI POSSESSO, IL DIRITTO ALLA DIFESA LEGALE, ETC., ETC.,

Manipolazioni e travisazioni plateali delle leggi, della Costituzione e della conseguente pressione fiscale dai modi irrituali ed usurpativi di ogni diritto proprio del cittadino presunto “debitore”, usate a seguito della legge 130 del 1999 per la “cartolarizzazione”, l’esazione fiscale ed adottate dalle bande criminali che hanno occupato, modificato le istituzioni dello Stato e le sue leggi incostituzionalmente e contro gli interessi dei cittadini e dello Stato stesso.

CONSIDERAZIONI

Il debito pubblico è attualmente il presupposto principale della tassazione.
Oltre il 22% delle tasse serve per pagare interessi sul “debito pubblico” (DEL TUTTO FALSO).

Quanto segue non è una mia scoperta o teoria, ma riporta studi economici e giuridici di carattere scientifico e prodotti da studiosi e da accademici di diversi paesi: i proff. James Robertson e Joseph Huber[1]; Richard Werner[2]; John Sloman[3]; il famoso Giacinto Auriti docente in varie università italiane; l’ex P.G. presso la Corte di Appello dell’Aquila, dr. Bruno Tarquini[4]; l’avv. Marco Della Luna[5]; Steven Zarlenga[6], presidente dell’American Monetary Institute, e tanti altri illustri economisti.

Esiste, come anche sostenuto da questi economisti, da lungo tempo un meccanismo di falsi contabili e falsi in bilancio (dello Stato, della Banca d’Italia, delle banche commerciali), evasione fiscale, truffa, usurpazione, di diritto e tutta la serie innumerevole di fattispecie di reato elencato in prima e seconda pagina.

Un meccanismo che porta a creare false ed indebite passività della finanza pubblica – le quali a loro volta portano alla presente, oppressiva, pressione fiscale e alla perdita dei beni dei cittadini e dello Stato ed all’improprio, indebito, inventato indebitamento di enti locali, di province e di regioni. Pressione che, per la sua intensità, per la falsità ed artificiosità dolosa dei suoi presupposti, per l’arbitrarietà della sua costruzione in quanto alla individuazione della base imponibile e al ricorso a presunzioni di ricavi ed all’inversione dell’onere della prova, nonché per le modalità violente dell’esecuzione esattoriale, concreta essa stessa, fattispecie di reato di

tipo estorsivo, soprattutto in quanto il “debito” è creato attraverso la costruzione di falsi ed illeciti presupposti giustificativi.

Infatti la contrazione del debito pubblico attraverso l’emissione di titoli del debito pubblico avviene in modo pretestuoso, senza reale corrispettivo, al solo fine di attuare un trasferimento di potere d’acquisto dai contribuenti (dal popolo) ai banchieri privati ed un indebitamento dello Stato, del popolo, verso costoro.

Quest’operazione ha attuato per le sue dimensioni nel corso degli ultimi decenni in particolare un trasferimento di potere politico in favore dei predetti banchieri privati.

L’intera operazione configura un’eversione dell’ordinamento e della legalità costituzionali, ed è perpetrata in forma ovviamente e palesemente ed inconfutabilmente associativa.

Questa è una denuncia che chiede a questa Alta Corte Internazionale di prendere una chiara ed inequivocabile posizione rispetto a questi illeciti, politici, finanziari, economici che RIDUCONO I CITTADINI ITALIANI ALLO STATO DI SCHIAVITU’ IN QUANTO PRIVI DEGLI STRUMENTI PRINCI DI AUTODIFESA  E LI RENDONO RICATTABILI DAI “POTERI FORTI”.

Il sistema bancario internazionale, in mano a finanzieri privati, di fatto ha esautorato lo Stato e le
istituzioni democratiche e rappresentative, spogliandoli della sovranità e della stessa indipendenza, e sottomettendoli all’interesse e alla volontà dei propri capi, per lo più stranieri.

Lo Stato, i Ministeri, le Istituzioni sono quindi ridotti a strumento manovrato dalla finanza privata sovranazionale per lo sfruttamento del lavoro del popolo e riduzione in schiavitù.

Le leggi dello Stato che cedono alla Banca d’Italia, e conseguentemente alla B.C.E. e a qualsiasi soggetto diverso dallo Stato italiano l’esercizio della sovranità monetaria, violano l’art. 1 della Costituzione (principio della sovranità nazionale) e non si giustificano con l’art. 10 (che consente solo limitazioni, non già cessioni, della sovranità; e solo per tutela della pace, non dell’economia, del potere di acquisto della moneta; e non certo in favore di soggetti come la B.C.E., autocratici, a proprietà e gestione private, non sottoposti a controllo di organi democratici nazionali o comunitari, con dirigenti esonerati da ogni responsabilità (art. 12 del protocollo SEBC).

Il sistema bancario privato, tra creazione di banconote e creazione di denaro scritturale, produce tutto o quasi il denaro circolante, solo gli spiccioli sono coniati dallo Stato (in senso metaforico e purtroppo anche reale), che può aumentarne o ridurne l’offerta, alzare o abbassare il t.u.s. – quindi ha il potere, non di rado esercitato, di produrre rapide espansioni e rapide contrazioni dell’economia.

Tutta questa creazione di denaro apporta al sistema bancario un pari reddito, detto reddito monetario o signoraggio.

Un reddito che dovrebbe andare invece allo Stato, e quindi ai cittadini, dato che la creazione di denaro è un atto sovrano.

È’ un atto sovrano perché chi (a costo nullo per sé, come avviene con la cartamoneta non convertibile) crea denaro e lo immette sul mercato, ossia lo spende, aumenta unilateralmente il proprio potere d’acquisto rispetto agli altri soggetti, può produrre rincari dei prezzi a carico di chi non ha il potere di creare denaro, e può produrre crisi economiche.

Ma aumentare unilateralmente il proprio potere d’acquisto, senza immettere in cambio ricchezza reale (beni e servizi nel sistema, vuol dire assumere a sé il potere d’acquisto del resto del sistema, vuol dire sottrarre potere d’acquisto agli altri, ai lavoratori, ai pensionati, ai risparmiatori, ai contribuenti – vuol dire arricchirsi a loro spese. Ma soprattutto, nel caso dell’Euro che (a detta della Commissione Europea e della BCE) è all’atto dell’emissione e lo rimane per sempre di proprietà dalla BCE, e dato che il “VALORE” non sta nella moneta, ma nei beni – prodotti  – servizi, questo sta a significare che tutto il “VALORE” prodotto all’interno della zona “Euro” alla fine dei giochi diventa di proprietà della BCE.

Tutti ormai diamo per assodato che dobbiamo pagare imposte e tasse, tanto che non ci poniamo più la domanda sul perché esistano e né se perdurino i motivi che le hanno istituite. E’ l’effetto della perdita della capacità di analisi e di critica delle idee, dei concetti, e del porre di conseguenza nell’inconscio collettivo ciò che è cosi evidente da divenire automatico e ovvio.
Eppure se solo riflettiamo un attimo e non diamo per scontato ciò che da molto tempo esiste, possiamo prendere coscienza di realtà a noi sconosciute.

E questo è il problema : nati in un dato sistema, spesso lo diamo per inconfutabile ed incontrovertibile, e apparentemente coerente, verosimilmente ottimale, poiché da sempre abbiamo conosciuto solo quello.

Ed esso diventa ovvio, naturale, consolidato dalla prassi, fondato : in altre parole, verità.

Le imposte e le tasse sono denaro, ricchezza, denaro sudato e generato dai cittadini attraverso il lavoro.
E’ denaro ciò che si dà alla persona  giuridica  “Stato” al fine di sostenere le spese pubbliche.

Tale concetto non è negativo ma apprezzabile segno di solidarietà, di comunità, di unità. Ognuno supporta, o così dovrebbe, la comunità nell’affrontare  le spese che a tutti giovano, in quanto unità collettiva e solidale.

Il problema non è l’imposizione di tassa in sè ma se ne sussista o persista la sua necessità.

In altre parole:  è sempre necessario privarci di denaro personale per darlo alla “comunità”? Ma poi è davvero così??

Ciò possiamo capirlo solo se sappiamo e capiamo che la Moneta è una istituzione pubblica, cioè di proprietà della comunità , data in uso al cittadini singolo individuo componente della società, in quanto ne crea e ne  accetta il valore per convenzione, allora e solo allora potremo capire come le imposte e le tasse non hanno senso e ragione di esistere nella situazione monetaria italiana contingente (dal 1992).
Anche perché la moneta è essa stessa una “tassa” in quanto la funzione primaria è la stessa del fisco e cioè far circolare e condividere, ridistribuire la ricchezza con tutti gli altri cittadini.

La Sovranità monetaria, il potere di emettere moneta ex nihilo, però non è nelle mani della Comunità, come dovrebbe essere, quale precondizione scaturente la motivazione per eventualmente, e semmai, tassare i cittadini.

La distonia logica assoluta incomincia a sopravvenire nel momento in cui la Sovranità monetaria è trasferita “d’un blai” nelle mani di privati cittadini stranieri, la BCE, ai quali lo Stato italiano, ed altri Stati, hanno delegato un enorme potere a spese della comunità nazionale ed europea, e l’azione, ben lungi dal far circolare e condividere la ricchezza fra i cittadini, al contrario gliela sottrae.

Vista la Costituzione italiana che stabilisce la inalienabilità del diritto di sovranità (anche monetaria), si sarebbe forse potuto capire (mai accettare nei metodi e nei tempi in cui sono stati attuati) il trasferimento dalla Sovranità monetaria del cittadino italiano alla Sovranità monetaria del cittadino europeo, la qual cosa avrebbe potuto avere un certo senso logico ed anche di diritto. Tutti i diritti di Sovranità monetaria dei singoli cittadini di tutti gli Stati europei aderenti alla zona Euro, si sarebbero assommati in un’unica entità e contemporaneamente suddivisa e frazionata nei 455 milioni di cittadini europei scambievolmente.

Al contrario, contro ogni logica ed ogni diritto, la Sovranità sottratta ai cittadini inconsapevoli con la frode e la spogliazione di diritti …. viene regalata e delegata ad una S.P.A. (blindata, secretata, intangibile, incensurabile, incondizionabile, insindacabile)  …… per di più di partecipazione azionaria a maggioranza non europea.

Qui è necessario e doveroso fare un po’ di storia.

Prima dell’avvio del processo di privatizzazione delle banche pubbliche italiane, nel 1993, il controllo su Bankitalia, almeno apparentemente e formalmente, era esercitato dallo Stato.

I principali azionisti di Via Nazionale erano infatti le tre banche d’interesse nazionale controllate dall’IRI e quindi dal Tesoro (Banca Commerciale, Credito Italiano e Banco di Roma) e i sei istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Sicilia, Banco di Sardegna, Banco di Napoli, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto San Paolo di Torino e Monte dei Paschi di Siena). Anche queste controllate dal Tesoro. A queste si aggiungevano banche più piccole e altri azionisti “storici” come le Assicurazioni Generali, l’Inps e la Fiat. Lo Stato e quindi il governo, attraverso il Tesoro, era il primo azionista di Via Nazionale e come tale aveva il potere di indicarne i vertici agli azionisti (tutti pubblici) che provvedevano poi alla nomina formale.

La situazione cambiò quando si iniziò a far passare le banche dalla proprietà pubblica a quella privata.

In quel periodo che sancì il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica pochi si posero il problema su quale dovesse essere la sorte delle quote azionarie possedute in Via Nazionale. Mentre quelli che potevano e dovevano aprire bocca, i ministri del Tesoro dei governi di transizione del quinquennio 1990-1994 , preferirono tacere e restare colpevolmente alla finestra.

“Casualmente” il capo del governo, aprile 93-maggio 94, fu un ex governatore di Bankitalia, Carlo Azeglio Ciampi e ministro del Tesoro  Barucci (DC) lo stesso del precedente governo Amato.

Il Ministero del Tesoro nel 1993 vendette il Credito Italiano tramite  OPV e nel 1994 la COMIT con una OPV di 2891 miliardi.

La privatizzazione continuò fino al 1997  quando il Ministero del Tesoro vendette la quota posseduta nel San Paolo, uno dei sei istituti di credito di diritto pubblico presenti nel capitale della Banca d’Italia  per continuare nel 1998 con la vendita della partecipazione in BNL per 6707 miliardi. Finì così per realizzarsi un autentico scippo.

Le azioni della Banca d’Italia, inizialmente di fatto e di diritto un’istituzione pubblica, creata con il preciso fine di difendere l’interesse nazionale, quindi l’interesse di tutti, vennero infatti trasferite a società bancarie private, portate quindi a fare gli esclusivi, soggettivi interessi dei propri azionisti privati. Un cambiamento non da poco!

Un cambiamento non da poco e che accomuna l’Italia, guarda caso, alla realtà statunitense dove sono le banche private ad essere gli azionisti della Federal Reserve, l’unico soggetto autorizzato ad stampare ed emettere moneta e che fu messo in condizione di farlo grazie ad un autentico colpo di mano realizzato all’inizio del secolo scorso.

E’ appena il caso di ricordare a proposito di risparmio, la legge 262 del 28/12/05 al Titolo IV art 19.10 , che di fatto dimissionò l’ex governatore Antonio Fazio, prevedeva tra l’altro che entro il gennaio del 2009 le quote delle banche in Via Nazionale tornassero di proprietà del Tesoro o altri enti pubblici ad un prezzo di vendita stabilito dallo stesso Ministero.

Ecco l’ Art 19
……omissis …..
10.Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia, e sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca
d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.

Questo articolo non ha ancora trovato un governo che lo applicasse scrivendo il regolamento.
Solo la nostra ignoranza ha permesso che ciò avvenisse.

Rammento e sottolineo che è la comunità stessa che dovrebbe emettere Moneta, esercitando la Sovranità monetaria, senza doversi indebitare con altri soggetti perché è essa la creatrice del valore della Moneta e di conseguenza soltanto essa ne è la legittima proprietaria, e …. “poiché democrazia significa sovranità politica popolare, il popolo deve avere anche la sovranità monetaria che di quella politica è parte costitutiva ed essenziale in un sistema di democrazia vera o integrale in cui la moneta va dichiarata, a titolo originario, di proprietà dei cittadini sin dal momento della sua emissione.Prof. Giacinto Auriti .
Alla domanda in merito a chi fosse il proprietario dell’euro come fattispecie giuridica, posta dal prof Auriti nei suoi scritti e dal sen Serena al Senato (all 4) , nessuno ha mai dato una risposta.

Nell'attuale momento storico, in cui la moneta è costituita soltanto da supporto cartaceo, privo di qualunque copertura aurea o valutaria, non si comprende la ragione , e non se ne concepiscono di fondate e legittime, per le quali lo Stato debba richiedere ad un apposito istituto bancario privato il mutuo, sempre oneroso, di banconote create dal nulla e prive quindi di ogni valore intrinseco, trasferendogli in tal modo, con la sovranità monetaria, anche il loro valore , potere d’acquisto, potere in senso assoluto e reale e quindi anche la sovranità monetaria e la sovranità tutta in senso assoluto.

Quindi il debito pubblico viene artificiosamente creato con la richiesta di denaro da parte dello Stato alla banca centrale (Bankitalia /BCE): lo Stato che ha necessità di denaro si indebita, per il valore facciale, e non per il solo costo di stampa, come sarebbe logico, nei confronti della banca centrale.

Questo porta al folle, demenziale, delinquenziale, perverso paradosso che più un’economia cresce, più ha bisogno di denaro cartaceo, o di altro supporto, per rappresentare il valore dei beni ed i servizi prodotti, e contemporaneamente più si indebita.

In pratica si immetttono nel circuito monetario 100 €  ma se ne addebitano 105!
Quando semmai la logica messa a debito dovrebbe essere di 5 € (cinque)!!!
E la messa a credito di 100 € !!!!!

Fatte queste premesse viene spontaneo chiedersi come mai lo Stato, massima autorità in una nazione, si sia rivolto ad alcuni “privati” e “speciali” “imprenditori” per avere il denaro necessario per esercitare le proprie funzioni, quando a rigor di logica e di diritto dovrebbe e potrebbe farlo autonomamente.

A soddisfare le richieste dello Stato  per poter esercitare le sue funzioni ci pensa invece la Banca centrale BCE, creatrice del denaro, sottoscrivendo, attraverso operatori da essa designati, i Titoli di Stato alle condizioni (tasso di interesse) dettate dalla stessa e creando così altrettanto dal nulla, dimostrabile con un semplice e banale calcolo aritmetico e contabile, il Debito pubblico inestinguibile della nazione, ma non è lo Stato sovrano?

Il gioco è stato ulteriormente mistificato, “armonizzato, semplificato” in quanto, fra l’altro, è stato tolto, ….. per “semplicità” l’ acquisto diretto, anche da parte dei cittadini, estromettendo i tanti a vantaggio dei “pochi”, e soprattutto a vantaggio di quei “POCHI” che possono emettere moneta CREATA DAL NULLA a fronte di titoli di debito statali di nuova emissione nelle aste organizzate dal Ministero del Tesoro, e ciò avviene da parte dei c.d. Operatori Abilitati, gli Specialisti in Titoli di Stato, cioè SOLTANTO Banche Commerciali e d’ Affari, registrate presso la Banca d’ Italia.

Elenco presentato in dettaglio in altro contesto di questo documento…Banche queste sempre protese risolutamente ed indefaticabilmente ad indebitare lo Stato direttamente, anche alle aste, comprando titoli di Stato con moneta CREATA DAL NULLA, poiché TUTTE le banche prestano moneta scritturale (oggi quasi solo di tipo elettronico) senza spostare e prelevare fisicamente alcunché, né dal patrimonio, né dai conti correnti. NULLA DI NULLA : utilizzano immobilizzazioni e depositi SOLO come garanzia per i prestiti, non come zone di prelievo di moneta. E questi prestiti, erogati per CHIUNQUE, sono delle semplici registrazioni contabili (moneta scritturale).

Agli Specialisti in titoli di Stato si aggiungono successivamente, nelle varie operazioni di negoziazione dei titoli, le Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) registrate presso la CONSOB.
Una volta acquistati da questi, i titoli di Stato possono essere riacquistati dalla Banca Centrale e detenuti da quest’ultima sia prima della loro scadenza sia fino alla scadenza, a seconda della politica monetaria decisa dalla stessa Banca Centrale e della necessità di autofinanziamento attraverso gli interessi sui titoli.

La politica monetaria della Banca Centrale infatti è data dalla somma delle operazioni di acquisto/vendita di titoli di Stato con rispettive e contemporanee creazione/distruzione di moneta e iniezione/ritiro di liquidità nel/dal sistema delle Banche Commerciali e d’Affari. In tali compravendite di titoli di Stato sono definite Operazioni di Mercato Aperto le compravendite riguardanti titoli di Stato che la Banca Centrale rivende prima della loro scadenza, trattandosi di rifinanziamenti temporanei ad hoc delle Banche Commerciali e d’ Affari.

Lo Stato  piuttosto che dichiarare la moneta di proprietà del cittadino sin dal momento dell'emissione, come accadeva per le banconote da 500 Lire firmate dal direttore  del Tesoro (all 1), a differenza delle 1000 lire firmate dal governatore di Bankitalia (all 2),  e far circolare tutta la valuta e il credito necessari a soddisfare la necessità di spesa del Governo per lo sviluppo del paese e il potere d'acquisto dei consumatori, abdica a favore e nell'esclusivo interesse dei banchieri centrali privati la sovranità monetaria di interesse nazionale e si limita ad occuparsi per conto dei banchieri di espropriare i cittadini del proprio reddito e patrimonio, tassandoli per pagare un "debito pubblico" fittizio ed inestinguibile che nasce dall'uso della moneta-debito, inventato ad uso e consumo dei banchieri e che serve loro a mantenere ed espandere il potere ed il controllo sull'economia, sfruttando le ricchezze produttive di una nazione, mantenendo il popolo in schiavitù, esercitando con il loro potere condizionamenti e pressioni su governi di ogni regime politico, con il dominio dell'intera economia produttiva attraverso la regolazione del credito e la monetizzazione del debito ed, in particolare, esercitando il controllo sui mezzi di informazione di massa, attraverso il denaro,  al fine di evitare che gli italiani diventino consapevoli delle tecniche e dei meccanismi bancari che sono stati architettati nel corso degli anni per la confisca occulta delle ricchezze e patrimonio dei cittadini e dello Stato.

A puro titolo di memoria basta riandare alle vicende delle varie “svendite dei gioielli di Stato, dall’I.R.I. alle Banche di Stato, dal Demanio alle varie “liberalizzazioni : Autostrade S.p.A., Telecom Italia etc., etc..

La fittizia ed impossibile contrazione del debito pubblico (nel modo visto sopra), motivazione addotta per giustificare l’enorme  prelievo fiscale, avviene in modo pretestuoso,  attraverso l’emissione di titoli del debito pubblico acquistati dalla Banca centrale, che crea moneta, con banconote ottenute al costo di stampa, senza reale corrispettivo, o, in forma elettronica, addirittura senza alcun costo, al solo fine di attuare un trasferimento di potere d’acquisto dai contribuenti (popolo italiano) ai banchieri privati.

Dal 15 agosto 1971 quando Nixon ufficializzò la fine del Golden Exchange Standard (della convertibilità del dollaro con l’oro) la creazione di moneta risulta essere una semplice stampa tipografica o digitazione elettronica senza alcunché a garanzia, salvo il controvalore costituito dal bene- servizio prodotto dal cittadino che si acquista con quella determinata quantità di “valuta – denaro – banconota” , che quindi, anche per questa ulteriore ragione, non può che essere del cittadino e quindi della collettività.

Molti credendo giustamente alla fine del sistema economico-monetario preesistente, auspicarono che il valore alla moneta non venisse più dato dalle banche centrali, le quali fino ad allora sostenevano che la banconota era loro perché l’oro che le copriva era loro, bensì dalla collettività che la accetta per le sue transazioni e quindi la proprietà al momento della creazione (e sempre) era ed è del cittadino produttore e di conseguenza della collettività.

A questa rivoluzione e mutazione epocale dei rapporti giuridici e comportamentali sulla Sovranità monetaria non seguì alcunché di contestuale e simmetrico nella revisione dei rapporti fra Stato le banche, il fisco ed il cittadino contribuente.

Lo Stato continuò ad indebitarsi grazie ai politici definiti da Ezra Pound, in epoche insospettabili, “camerieri dei banchieri”, e le banche si trasformarono con un magistrale colpo di mano e granitica “faccia tosta” da forzieri a protezione del “tesoro” e della solvibilità dello Stato in pure e semplici tipografie, per di più senza alcuna responsabilità verso nessuno. Insomma le banche mantenendo i privilegi derivanti dagli obblighi preesistenti continuarono come se nulla fosse, con l’iperbolico vantaggio di essere spariti in un colpo solo tutti i loro obblighi. Un regalo da nababbi!!!

Lo Stato, essendosi autonomamente privato della Sovranità monetaria, ma come è potuto succedere senza che nessuno dei nostri governanti se ne sia meno che mai minimamente accorto?.... E’  oggi costretto a prendere in prestito  le banconote di cui necessita dalla Banca centrale indebitandosi mediante l’emissione di Titoli di Stato. Uno Stato e governo normali, logici, sani ….onesti, invece di stampare titoli di debito potrebbe più semplicemente stampare le banconote di cui necessita.
Peraltro è bene sapere che lo Stato, oggi, per mezzo dei propri stabilimenti della Zecca, provvede alla creazione ed alla messa in circolazione di tutta la monetazione metallica, del cui ammontare (anche se di modestissimo valore rispetto a tutto il circolante cartaceo di banconote) esso non è debitore di nessuno, tanto meno della [ndt: privata] Banca d'Italia. Così come, fino a pochi anni fa, provvedeva, nello stesso modo, alla creazione ed alla messa in circolazione di carta moneta di cinquecento lire e, prima ancora, anche di mille lire [all 2], in relazione delle quali ovviamente non sorgeva in capo allo Stato alcuna obbligazione di restituzione né di pagamento di interessi, poiché di esse lo stesso Stato era padrone, possessore, Sovrano, provvedendo direttamente alla loro creazione ed alla loro immissione in circolazione, e soprattutto essendone proprietario come gli stessi cittadini detentori.

Questo dimostra, dunque, che lo Stato avrebbe i mezzi tecnici, giuridici e potestativi per esercitare in concreto il potere di emettere moneta e per riappropriarsi quella sovranità monetaria che gli permetterebbe di svolgere una politica socio-economica non limitata da influenze esterne, ma soprattutto liberandosi di ogni indebitamento senza dover richiedere più esose tasse ai suoi cittadini per rifondere un debito, secondo lo stato attuale delle “regole”, impossibile da estinguere.

Il prof. Giacinto Auriti nel suo “Il paese dell’utopia” sosteneva : < NOI SIAMO PER LA PROPRIETA'  POPOLARE DELLA MONETA – RIPRENDIAMOCI  LA PROPRIETA'  DEI NOSTRI SOLDI>.
“La proprietà popolare della moneta, che restituisca al popolo il maltolto dei valori monetari che esso crea. L’auspicio è che siano i governi a gestire l’emissione monetaria ed a ripartire gli utili, come reddito di cittadinanza, a  tutti i cittadini.” (Questo tema andrà sviluppato in altro momento).

L'on Buontempo qualche anno fa cercò di esaminare e realizzare il concetto della proprietà popolare della moneta con una proposta di legge: “Proprietà popolare della moneta e conto di cittadinanza”, alla quale addirittura non fu permesso di passare neanche al vaglio della commissione.

Il sistema bancario, ora in mano a finanzieri privati, ha esautorato completamente lo Stato e le istituzioni democratiche e rappresentative, e quindi i cittadini, spogliandoli della sovranità e della stessa indipendenza, creando un sistema legislativo, giudicante e di polizia teso solo a tutelare i loro interessi e sottomettendo tutti all’interesse e alla volontà dei propri capi, per lo più stranieri.

La cessione ai banchieri privati, per giunta stranieri (BCE), della Sovranità monetaria è incostituzionale in quanto essa non è nella disponibilità di nessun uomo di governo, art 1 Costituzione  “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

La Costituzione non prevede in alcun modo la cessione della Sovranità monetaria e men che mai a dei privati stranieri, al contrario… E IN NESSUN CASO. Neanche la Corte Costituzionale può sottrarre ed annullare Diritti Naturali e Sovranità ai cittadini, se non nei modi rituali, che qui sono stati anch’essi tutti stravolti, elusi, annichiliti, eversi.

La sottrazione definitiva della Sovranità monetaria ai cittadini si è avuta quando il 12/12/2006 è stato approvato per Decreto ( all 5), dal Presidente del Consiglio Romano Prodi (consulente Goldman Sachs), dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e dal min dell’Economia Tommaso Padoa Schioppa (membro dell’Aspen institute membro della Commissione trilaterale e membro del Bilderberg), con la modifica all’art 3 dello statuto della Banca d’Italia il quale così riportava:

Da questa lunga premessa si deduce che lo Stato italiano è ora privo della Sovranità monetaria, potere di emissione della moneta, con la conseguenza che dietro il prelievo fiscale non c'è una effettiva, sequenziale e contestuale motivazione dello Stato di chiedere denaro ai cittadini per adempiere ai suoi compiti istituzionali Statali :

a)    né per la parte che concerne gli interessi sui debiti pregressi,

b)    né altrettanto in relazione alle nuove immissioni di denaro “prestato” dalle banche. in particolare a partire dal 29 gennaio 1992.

Questa imposizione fiscale attuale in vigore dalla data sopraccitata altro non è che un semplice trasferimento di ricchezza dal popolo ai banchieri, insomma l’autorità dello Stato, nello specifico la potestà impositiva esercitata sul popolo come strumento per attuare una azione illecita, e quindi agire per rifondere un Debito pubblico artefatto illegalmente è già in sé atto di pirateria internazionale estortiva e di rapina,  ed assoluta ed estrema gravità e rilevanza penale.

Dal che ne consegue che gli atti ad essa azione collegati perdono il fondamento giuridico e la legittimità per esser fatti valere, e non trova giustificazione  la potestà impositiva dello Stato e quella delle amministrazioni periferiche a cui lo Stato la trasferisce, essendo viziato e contro legge il presupposto che la giustifica. “Il Debito pubblico è primariamente e sostanzialmente un debito nato a causa della illegale ed incostituzionale cessione della Sovranità monetaria.”

Ecco la ragione di fondo perché questa è una indebita, abusiva pretesa di richiedere una nuova tassazione.

Viceversa secondo lo schema attuale è come se lo Stato pretendesse di pagare con un debito un altro debito. Insomma è  costretto a pagare un debito non dovuto, che dovrebbe invece essere un credito, con il proprio capitale ed il reddito del lavoro dei cittadini.
COME STA AVVENENDO DA QUALCHE ANNO IN GRECIA…..

La palese illegittimità tributaria deriva dalla incostituzionale cessione della Sovranità monetaria attuata con l’adesione al Trattato di Maastricht.

Non trova alcuna giustificazione, in quanto non dovuto alle banche, e al contrario dovuto dalle banche allo Stato e ai cittadini tutti, il prelievo fiscale attuato sinora dallo Stato e fondato, da una parte, su un di trattato internazionale incompatibile con la Costituzione (articolo 105A del Trattato di Maastricht), su una estorsione e sottrazione delinquenziale di diritti inalienabili dei cittadini, sulla falsificazione di bilanci di società private e di Enti pubblici, ed altro ancora…….. e dall’altra su un sistema normativo fiscale presupponente ancora la proprietà della moneta da parte dello Stato e dei Cittadini, e della convertibilità in oro, ….. volutamente ed intenzionalmente lasciato intatto nelle sue norme, prassi e funzionalità, atavico, obsoleto, inorganico, inadeguato, al nuovo in modo di raggirare per l’ennesima volta l’ignaro cittadino, in veste, a seconda delle situazioni e delle preferenze di : capro espiatorio; vacca da mungere o pollo da spennare, bue sacrificale. Scegliete voi!!

In definitiva, ripeto, a costo di sembrare pedante, il sistema appare forzatamente, coercitivamente, impropriamente ed incoerentemente, ma intenzionalmente, basato sulla incostituzionale sottrazione della Sovranità monetaria  allo Stato e volto solamente a trasferire e drenare, trasferire, ricchezza dal popolo verso i banchieri privati stranieri, e non per la finalità inizialmente ideata dai padri per contribuire alle spese della collettività.

Questa azione di tassazione illegittima ed illegale si esplica contro i diritti dei cittadini, e del Diritto in assoluto, principalmente secondo tre direttrici di  richieste di pagamento:

a)    per coprire le spese di gestione di tutti i servizi ed il funzionamento dello Stato;
b)    per pagare il fittizio “debito pubblico” e gli interessi annuali maturati;
c)    per risarcire il costo di emissione monetario necessario al sistema economico ed illegalmente ed incostituzionalmente devoluto alle banche che artefattamente hanno corrotto e “perfezionato” il sistema plasmandolo a loro favore ed esclusivo interesse.

Tutti ottenuti attraverso l’emissione di denaro falso dal nulla, aspetti immotivati, non dovuti, deviati di una stessa immane truffa architettata a danno dei cittadini e dello Stato, messa in atto dal sistema bancario e di chi lo controlla, attraverso l’indebita emissione da chi non ha titolo, risorse, ragioni, diritto, merito, delega.

Tutto ciò ottenuto tramite la emissione a vuoto di valuta falsa, messa impropriamente a debito e fatta “pagare” almeno tre volte ai cittadini mediante la schiavizzazione del sistema sociale, culturale, politico.

Di cui le banche però pretendono il pagamento vero tramite le tasse di ogni forma, tipo, identità, provenienza, colore, misura, caratteristica, attraverso la schiavizzazione o il prelievo forzoso, la confisca di beni dei cittadini, degli imprenditori, dello Stato.
Azioni che si sono potute esplicare grazie a contorsionismi e distorsioni logiche, legali  e procedurali, volutamente inefficienti, incongrue, inette, tutti strategicamente voluti, intenzionali, programmati.

È ciò costituisce una immane truffa, ma soprattutto un’eversione dell’ordine costituzionale, per l’Italia e per l’Europa…. un’usurpazione di potere sovrano, in cui banchieri, ministri, alti dirigenti dello stato, tutti concorrono e sono concorsi nel corso di questi ultimi decenni.

Da quanto sopra derivano due corollari di grande interesse per il nostro Paese, perché recuperare l’evasione fiscale riferibile ad essi consentirebbe un rapido, immediato, quasi istantaneo e permanente il risanamento delle finanze pubbliche ed il recupero di risorse per la riappropriazione della propria identità e per il recupero delle sovranità perdute.

Come è potuto accadere.

FALSI CONTABILI, IN BILANCIO, ED EVASIONE FISCALE

I bilanci e le dichiarazioni dei redditi delle banche centrali di emissione sono falsi, rispetto alla realtà economica e giuridica, in quanto:

a) nel conto dei profitti e delle perdite non dichiarano il signoraggio monetario realizzato durante l’anno precedente con lo scambiare valuta legale da esse a costo zero creata ed emessa contro titoli del debito pubblico o altri titoli;

b) nel conto patrimoniale non dichiarano il signoraggio realizzato e accumulato nelle annate pregresse nel predetto modo;

c) nel conto patrimoniale, appostano come voce passiva le banconote in circolazione, mentre le banconote non costituiscono alcuna obbligazione reale per la banca che le ha emesse, e non possono quindi considerarsi una passività. E’ come se si pretendesse di responsabilizzare il tipografo per avergli fatto stampare sui nostri bigliettini da visita il titolo che non ci competeva.

I bilanci delle banche non di emissione sono falsi in quanto non dichiarano l’incremento di valore realizzato come incremento di potere d’acquisto attraverso la concessione dei crediti di vario titolo e la creazione di liquidità a costo zero per le banche, con pari aumento del loro potere d’acquisto – come si è descritto nel precedente capitolo.

È vero che le regole contabili elaborate dai contabili delle banche internazionali ed adottati dalle stesse, noti come International Accounting Standards, consentono, anzi impongono quanto sopra; ma è anche vero che essi sono regole falsanti elaborate dai banchieri privati pro domo sua, al fine di nascondere il core business della loro attività, il loro principale reddito, e e cioè il fatto che, creando liquidità dal nulla a costo zero, sottraggono depauperano, avviliscono, inibiscono unilateralmente e ingiustificatamente il potere d’acquisto alla società economica, imprenditoriale, civile.

Approfondimento

La Banca d’Italia, prima e dopo l’istituzione della Banca Centrale Europea, opera ed è partecipata in una sostanziale illegittimità rispetto alla legge costituzionale, penale e civile.

I bilanci sono sistematicamente e oggettivamente contrari alla realtà economica, in quanto non indicano nel conto economico di gestione il reddito monetario; e in quanto indicano pure nella situazione patrimoniale, tra le passività, il valore della cartamoneta circolante, sebbene questa non costituisca debito per la banca di emissione.

Per documentare quanto sopra, iniziamo dalle aberrazioni del bilancio della B.C.E., analoghe a quelle del bilancio della B.d.I.

Riproduco qui di seguito, dal bilancio contenuto nel Rapporto Annuale della B.C.E. per il 2004, lo stato patrimoniale e il conto economico di gestione. La voce” Banconote in circolazione – 40.100.852.165” – è la massima voce del passivo, ed è pari alla massima voce attiva “Crediti derivanti dall’allocazione delle banconote in Euro all’interno dell’Eurosistema – 40.100.852.165”.
Essa risulta aumentata di oltre 5 miliardi nel corso dell’esercizio 2004. Come si vedrà, dal conto economico di gestione risulta però una perdita di esercizio di € 1.636.028.702. (VEDI IL BILANCIO DELLA BCE ).

Se il bilancio 2004 fosse stato redatto conformemente alla realtà economico-giuridica, ossia alla inesigibilità verso la banca emittente delle banconote emesse, la voce passiva “Banconote in circolazione” dello stato patrimoniale, di oltre quaranta miliardi di Euro, sarebbe stata soppressa, e si sarebbe messa, nel conto economico, tra i ricavi, la posta “Sopravvenienza attiva € 40.100.852.165”; la quale porterebbe a un utile di esercizio di € 38.464.823.463 – utile da riportarsi nello stato patrimoniale in luogo della perdita. Anzi, l’utile di esercizio sarebbe molto maggiore, perché questa enorme variazione del patrimonio netto attivo porterebbe a ricavi proporzionalmente maggiori (circa € 1.000.000.000 al t.u.s. del 2,5%) come interessi attivi (e ciò non solo per l’anno 2004, ma anche per tutti gli anni precedenti in cui la voce passiva fasulla era presente).

Inoltre, tutto l’incremento annuale della massa di banconote circolanti – circa € 5.200.000.000 – andrebbe ad aggiungersi agli utili di gestione. Si noti che, in questa riscrittura del bilancio, si sommerebbero, per l’anno 2004, alcune voci attive straordinarie (la sopravvenienza attiva del controvalore delle banconote circolanti e la conseguente sopravvenienza attiva degli interessi attivi per tutti gli anni precedenti al 2004), e alcune ordinarie, ossia destinate a ripetersi (gli interessi attivi o gli altri utili derivanti dal maggiore capitale netto; il profitto del signoraggio, ossia dell’emissione di nuove
banconote).

La gigantesca somma delle passività inesistenti costituisce il valore non manifesto del patrimonio della B.C.E., quindi del patrimonio delle Banche Centrali che ne fanno parte. La quota competente alla Banca d’Italia, al netto, è € 4.796.563.485,84 – pari alla stima del patrimonio di Banca d’Italia come stimata nel proprio bilancio consolidato dalla sua partecipante Banca Popolare di Lodi.

Il bilancio della Banca d’Italia è fatto secondo i medesimi metodi che occultano reddito e “negano” cespiti patrimoniali.

E’ da tener presente che gli accordi del Sistema Europeo delle Banche Centrali riservano alla B.C.E. l’emissione dell’8% della cartamoneta Euro, e il restante 92% alle Banche Centrali partecipanti della
B.C.E., per quota. La Banca d’Italia, stante il 14,85% di proprietà azionaria della BdI, emette in proprio, dunque, circa il 10% della emissione complessiva di Euro ossia, in base ai dati del su riprodotto bilancio della B.C.E., ha emesso nel 2004 € 6.500.000.000, che costituiscono sua voce di profitto, la quale come tale va fiscalmente dichiarata.

Voglia Codesto PM acquisire i bilanci tutti della BCE e della Banca d’Italia al fine di verificare, secondo quanto sopra esposto, se essi siano o non siano falsi e se ricorrano omissioni di appostazioni di profitti e/o attivi patrimoniali occultati mediante false appostazioni di passività inesistenti.

Questo stato di cose ha cagionato e cagiona gravi danni alla finanza pubblica, ai risparmiatori, ai lavoratori, ai contribuenti. Inoltre ha esautorato lo Stato, lo ha indebitato fino alla paralisi, e lo ha privato della sovranità in politica economica, e politica “tout court” in favore di un potere privato sovranazionale.

MAGGIORI REATI

Avvertendo che i principi in questione sono recepiti e confermati di ampia letteratura economica e giuridica, già citata, i reati più gravi inerenti al sistema monetario sono quelli di eversione della Costituzione, commessi col trasferire il potere sovrano a organismi privati.

Attentato all’indipendenza dello Stato (art. 241 CP): [I]. Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza dello Stato, è punito con l’ergastolo.

Questo reato potrebbe essere stato commesso da quei governanti che illegittimamente hanno donato la sovranità monetaria prima alla Banca d’Italia e poi alla B.C.E., e sottoponendo così la Repubblica al potere indipendente e sovrano di organismi privati e, il secondo, addirittura esterno alla Repubblica stessa.

La denominazione di “istituto di diritto pubblico” applicata recentemente alla Banca d’Italia è ingannevole e non cambia le cose: per quanto le norme statutarie siano formulate dallo Stato, la gestione e la proprietà sono totalmente autoreferenziali e private.

Attentato contro la costituzione dello Stato (art. 283 CP): [I]. Chiunque commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato, o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni [90 Cost.].

Questo reato potrebbe essere stato commesso da quei governanti che illegittimamente hanno concorso a istituire il sistema di dominio della finanza privata sullo Stato.

Peculato (art. 314): [I]. Il pubblico ufficiale [357] o l’incaricato di un pubblico servizio [358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Forse commesso da funzionari e ministri col donare soldi dei cittadini alle Banche Centrali in cambio di denaro il cui valore è dato dai cittadini e non dalle Banche Centrali.

Il peculato potrebbe ravvisarsi nel fatto che il governo fa pagare allo Stato il denaro emesso a costo zero da una banca privata, senza alcuna necessità, o corrispettivo, con danno per lo Stato e vantaggio per i banchieri privati. Nonché nel fatto che l’esecutivo ha ceduto, mediante privatizzazioni, quote di società di capitali pubbliche (BPL, Credito Italiano, Banca Intesa) senza prima scorporare le loro
partecipazioni nella Banca d’Italia, in violazione dell’art. 3 dello Statuto della medesima, che proibisce le cessioni a privati di quote azionarie della BdI e prescrive che essa sia per la maggioranza in mano pubblica.

ESPROPRIAZIONE, SPOLIAZIONE, USURPAZIONE, USURA, TRUFFA, RAPINA, “CONFISCA”.

L’altro aspetto eclatante della assoluta delinquenzialità ed illegalità comportamentale strutturale e standardizzata delle banche commerciali e di tutto il mondo economico – finanziario che ruota loro intorno è stato l’atto di approvazione del  D. Lgs 385/1993, meglio conosciuto come T.U.B. - Testo Unico Bancario.

Tutto il vandalico progetto studiato e voluto da molto lontano nel tempo e nello spazio prende però forma, consistenza e materia in particolare dalla legge 130/1999 fatta dal governo D’Alema, quella delle “cartolarizzazioni” e successivamente supportato, modificato, integrato da tutti i successivi governi che si sono alternati al potere (di “sinistra”, di “centro”, di “destra”, “tecnici”) che hanno dovuto modificare il senso e il dettato di alcuni articoli del codice civile per dare una parvenza di legalità e costituzionalità ad un simile immondo parto.

Le banche italiane nel loro complesso avevano migliaia di miliardi di crediti ipotecari e chirografari di difficile se non impossibile esigibilità. Con la legge 130/1999 gli si consentiva di vendere questi crediti a terzi e di mettere in perdita la differenza fra il credito vantato (ad esempio 100.000€) e il prezzo di cessione del credito (ad esempio 40.000€), defalcando dall’imponibile fiscale i 60.000€.

Mentre prima il credito “certo e libero” andava dimostrato in tribunale per poter agire contro il debitore ora diventava “certo e libero” su semplice dichiarazione della Banca. Mentre prima era vietato cedere un credito a terzi senza il consenso del debitore ora si poteva cedere questo credito all’insaputa del debitore (con un semplice annuncio in Gazzetta Ufficiale (la Banca X ha ceduto i suoi crediti alla Società Y). E a chi li vendevano questi crediti “certi e liberi” le banche? A se stesse.

Tutte le banche crearono delle Srl con capitale di venti milioni di lire alle quali vendettero crediti per migliaia di miliardi di lire, gli ipotecari al 40% del loro valore nominale, i chirografari al 10% del loro valore nominale, che pagarono con delle “obbligazioni”, cioè con delle “cambiali” (nobilitate anche col nome di Derivati ed Hedge Fund). Cambiali che erano garantite dal credito acquistato e che rimaneva al 100% nei riguardi dell’ignaro debitore.

Insomma le banche vendettero a se stesse i crediti sottraendo al fisco tra il 40% o il 90% dell’imponibile, ma il credito rimaneva al 100% “certo e libero” in quota a una società di proprietà della stessa banca, che però non ci pagava le tasse perchè nella messa a bilancio a questo “attivo” si sottraeva il “passivo” delle obbligazioni emesse, e per di più le banche avevano già recuperato fiscalmente questi crediti poiché avevano già conseguito il beneficio degli ammortamenti attraverso il dispositivo degli accantonamenti annuali al fondo di svalutazione crediti ed al fondo di rischio, mediamente del 70% (accantonamento del 5% annuo sul Fondo Svalutazione Crediti (FSV) e di un altro 5% annuo sul Fondo Rischio Crediti (FRC).

Le operazioni di cartolarizzazione a partire dal 1999 sono state attuate dalle maggiori banche nazionali, per un ammontare stimato di oltre 300 miliardi di euro, pari a circa 580.000 miliardi di lire, con elusione fiscale derivata che ha aperto una voragine nei conti pubblici di almeno 150 miliardi di euro, pari a 290.000 miliardi di lire.
Ecco alcuni lanci d’agenzia della prima ondata di “cartolarizzazioni” visti dall’ottica sindacalista :

[ Il Governo "cartolarizza" i crediti INPS (li trasforma in titoli di Borsa !) e cede (svende) a metà prezzo la riscossione dei crediti a banche e a finanziarie private: con il decreto legge 308 del 6 settembre 1999 è stata data la garanzia dello Stato sui titoli (!!), oltre ad agevolazioni ed esenzioni fiscali alle finanziarie che trattano questi titoli, comprese le finanziarie residenti nei paradisi fiscali. Avendo suscitato notevole "sorpresa per l'inatteso <sconto> ai paradisi fiscali" (IlSole24ore,9-9-99), su questo punto forse il governo -alla Camera- farà marcia indietro ma ha già escogitato l'inganno. Infatti l'Inps cederà i primi 8.000 miliardi di crediti a due finanziarie olandesi (l'Olanda, come l'Irlanda o la Danimarca,non è classificata come paradiso fiscale ma lo è di fatto per le banche e le finanziarie). "Entro la fine di ottobre -ha affermato il presidente dell'Inps Paci- i crediti dovrebbero essere sul mercato e non escludiamo anche una quotazione in Borsa".

"Alla porta del direttore generale del Tesoro Mario Draghi (regista dell'operazione) hanno bussato immediatamente i rappresentanti delle case finanziarie più affermate nel mondo: Paribas, Lehman Brothers, Warburg, Nomura. Tutti pronti a <montare> l'operazione Inps e a piazzare sul mercato i junk bond (obbligazioni spazzatura nel gergo americano) made in Italy legati ai contributi previdenziale non versati".

I crediti Inps a fine '98 ammontavano a 54.438 miliardi di lire. Ma ai privati andranno -a meno di metà prezzo e per giunta garantiti dallo Stato- solo "i crediti più appetibili" (IlSole24ore,23-4-99).
Una prima cernita è già stata fatta da tre banche: Morgan Stanley, Warburg e San Paolo-Imi (chissà se quest'ultima ha controllato i crediti Inps che deve pagare la Fiat...);  ora altre 4 agenzie (Standard & Poor's, Moody's, Fitch-Ibca e Duff & Phelps) "dovranno soppesare i crediti da vendere, individuati sulla massa di oltre 50mila miliardi", lasciando all'Inps i crediti più difficili da riscuotere..... ]

Prima fra tante, la Banca di Roma s.p.a. che nel 1999 ha cartolarizzato oltre 20.000 miliardi di lire di
crediti con i multipli delle società da essa controllate Trevi Finance s.p.a. - Trevi 1 e Trevi 2, seguita a ruota dalla Banca Nazionale del Lavoro, che ha ceduto i propri crediti alla S.V.P. Venezia s.p.a. e alla Aeres Finance, che insieme al Banco di Napoli, hanno ceduto i propri crediti alla S.G.C., dal Monte
Paschi di Siena che ha ceduto alle varie società satelliti; Banca Intesa che ebbe a cedere decine di migliaia di milioni di euro prima a Intesa Gestione Crediti, operazioni proseguite anche dopo la fusione in Intesa-San Paolo, con la cessione da Intesa Gestione Crediti a Castello Finance, che ha travasato i suoi crediti in Italfondiario, divenuta la più ricca finanziaria, con un portafoglio da recuperare di oltre 26 miliardi di euro.

Un’operazione degna di nota è quella compiuta nel 2008 da Unicredit Banca di Roma che ha cartolarizzato un miliardo e passa di crediti con la Aspra Finance.

Crediti incagliati, già portati in ammortamento per il 70/80% (e quindi sottratti al fisco), sono ridiventati “veri e liberi”, cioè esigibili e al 100% del loro valore iniziale, più ovviamente gli interessi, le spese, etc.,  e contemporaneamente sottraendo al fisco la stratosferica cifra di altri 150 miliardi di €, che per “risanare i conti pubblici” lo Stato deve richiedere ai cittadini. Oltre che cornuti pure maziati.

Vogliamo ringraziare il Presidente del Consiglio e il governo, pure di sinistra che hanno avuto la bella pensata di fare la legge 130/1999, e tutti quelli che si sono succeduti che addirittura si sono sobbarcati l’onere di sovvertire gli articoli del codice civile e tutto il suo assetto logico complessivo?
Vediamo come, oltre a rimettere 150 miliardi di € nei conti pubblici, ne dovremo dare altri 300 miliardi agli squali di Wall Street, su sentenza dei tribunali della Repubblica Italiana.

Abbiamo nominato una serie di società finanziarie italiane (Trevi Finance s.p.a. - Trevi 1 e Trevi 2, S.V.P., Venezia s.p.a., Aeres Finance, S.G.C, Intesa Gestione Crediti, Castello Finance, Italfondiario) che hanno ricevuto 300 miliardi di € di crediti che “erano incagliati e inesigibili”, ma sono stati trasformati in “veri e liberi” su semplice dichiarazione delle rispettive banche, che si sono venduti a Wall Street per costruire titoli tossici. Ecco i nostri Mutui subprime, e i tribunali italiani già hanno cominciato dal 2008 a pignorare case, depositi bancari e stipendi ai cittadini italiani ignari, circa 600.000!!!

Dopo la fusione Banca Intesa-San Paolo le rispettive società che avevano acquistato le cartolarizzazioni (quella di Banca Intesa era “Intesa Gestione Crediti”) hanno venduto i loro portafogli a Castello Finance srl. Che a sua volta ha nominato “mandataria” Italfondiario spa, che riscuote i crediti per conto di Castello Finance srl, in pratica gli incassi sono suoi.

Italfondiario attualmente gestisce attività per circa 27,9 miliardi di Euro per conto di Fortress Investment Group. L’attività di recupero aggressiva, ha funzionato “bene” non solo per l’attività principale, ovvero la gestione delle sofferenze, ma anche per gli altri settori dell’asset management, come la liquidazione degli immobili, la riscossione delle fatture esigibili e il recupero di mutui incagliati.

Il socio di maggioranza di Italfondiario spa è “Fortress Investment Group” LLC, 1345 Avenue of the Americas, New York, NY 10105, 212-798-6100. E qual è il “business” di Fortress Investment Group? Private Equity e Hedge Fund. (http://www.fortressinv.com).

I procuratori in Italia di Fortress Investment Group sono FIG Italia S.r.l. e FCF Consulting Srl, e la sede legale di Castello Finance srl, Itafondiario spa, FIG Italia S.r.l. e FCF Consulting S.r.l. in Via del Tritone
181 –  00187 Rome Italy. Tutti allo stesso indirizzo!!

Tutti a fare la stessa cosa: pignorano sulla loro parola, e il mandante in questo caso è appunto Fortress Investment Group, una società finanziaria specializzata in titoli tossici (http://en.wikipedia.org/wiki/Fortress_Investment_Group) ma che ha investito anche in Casinò e Corse dei Cavalli, è stata protagonista di uno scandalo per finanziamenti alla politica e che ha avuto la
quotazione scesa da 16 a 1,7$ e che sta chiedendo ai “debitori italiani”, per mezzo della sua controllata Italfondiario spa 27,9 miliardi di €, con metodi “aggressivi”.

Loro, i presunti “creditori” per legge, sono i buoni! …SEMPRE!!!

Noi i presunti “debitori” per legge siamo i cattivi!! SEMPRE!!!!

Io, voi, nessuno può sapere se è stato “venduto”, “schiavizzato”, magari per una posizione di venti anni fa, se suo malgrado è “stato dichiarato” debitore di un credito “vero e libero”, se questo debito “dinamico” (perchè lievità come un soufflè per spese varie, interessi anatocistici, avvocati; ci mangiano tutti) è aumentato di cinque, dieci, venti volte. Per cui nessuno per ora sa dagli originari 300 miliardi di € complessivi quanti miliardi pretende ora Wall Street. Cinquecento, mille?

Negli anni ‘90, sull’onda del crollo della I Repubblica e del desiderio mai sopito del settore finanziario di recuperare gli antichi privilegi di sangue, viene approvato il D. Lgs 385/1993, meglio conosciuto come T.U.B. - Testo Unico Bancario.

Con il TUB si abolisce la Legge Bancaria del 1936, voluta da Mussolini e da Alberto Benedice.

La Legge Bancaria del 1936 aveva messo vincoli severissimi alle Banche, regolandone l’attività fin nei più minimi dettagli, necessità derivata dal disastro del dopo I Guerra Mondiale ed il successivo crack del 1929, e quindi ci aveva messo al sicuro da scandali e malversazioni per circa sessanta anni, addirittura le sei maggiori banche italiane erano state salvate dall’intervento dello Stato, nazionalizzate (e quindi di proprietà del Tesoro, cioè degli italiani), insomma diventarono le B.I.N. - Banche di Interesse Nazionale che fecero più che onestamente il loro mestiere finanziando lo sviluppo del paese, sia le grandi opere pubbliche del regime sia la ricostruzione e il miracolo economico del dopoguerra.
Questa condizione diciamo così “social-fascista” non poteva star bene a chi aspirava a ritornarne padrone. E arriva il TUB (http://www.teocollector.com/tub.htm.)

Si tratta di leggi ad hoc (dov’è finito l’art.3 della Costituzione? Dov’è finita la giustizia ed i rappresentanti dei cittadini?), concepite e costruite proprio per “creare” questo strapotere rispetto a una situazione precedente. Leggi assurde dal punto di vista etico, ma concepite da chi ha la

conoscenza storica e politica, e la volontà di mutare la situazione a vantaggio della propria immonda ed infame confraternita.

Articolo 50 TUB (Decreto ingiuntivo)
1. La Banca d’Italia e le banche possono chiedere il decreto d’ingiunzione previsto dall’articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.
Il “decreto ingiuntivo” è un atto con cui un giudice acconsente al creditore di “ingiungere” al debitore di pagare una certa somma entro un certo termine.
Fino al 1993 la materia era regolata dal Codice Civile (Regio Decreto del 16/3/1942, n. 262) all’art. 633 del codice civile e seguenti.

Art. 633 C.C. Condizioni di ammissibilità (del decreto ingiuntivo)
Su domanda di chi e’ creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantita’ di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:  1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;

Art. 634 C.C. Prova scritta
Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.
Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro, nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività,
sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli art. 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture (primo comma, così modificato dall’art. 8, comma 3, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432).

Art. 640 C.C. Rigetto della domanda
Il giudice se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.  Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non e’ accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.  Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria. E’ evidente la differenza?

Prima, con il Codice Civile del 1942, la Banca doveva “produrre” le scritture contabili bollate e vidimate, e tenute secondo la legge. E se il magistrato non riteneva sufficientemente giustificata la domanda la rigetta (e quindi non prende nessun provvedimento nei confronti del “presunto debitore”), con il TUB del 1993 basta la “dichiarazione di uno dei dirigenti” della Banca, e il giudice è “obbligato” ad emettere un decreto ingiuntivo.

In pratica si è esautorato il magistrato, che deve prendere per vero quello che dichiara la banca senza poter controllare le scritture contabili. Significa che la banca su sua semplice dichiarazione ottiene un decreto ingiuntivo, e se voi non pagate quello che chiede automaticamente ottiene un “precetto”, cioè vi “obbliga a pagare” e se ancora non pagate ottiene il “pignoramento”, cioè si appropria “provvisoriamente” dei vostri beni (casa, stipendio, depositi bancari) e dopo l’udienza di convalida se li vende all’asta.

Ottenendo un pignoramento dei beni prima ancora il presunto debitore possa far valere le sue ragioni al giudice lo mette in condizioni di sudditanza. Il malcapitato si ritrova con la casa di fatto sequestrata, i conti correnti bloccati (e quindi non può prelevare niente, i soldi che gli entrano è come se non li

avesse). E questo per mesi e mesi. E dopo questo, che già sarebbe abbastanza, il TUB introduce un’altra novità: modifica la regolamentazione della cessione dei crediti.
Aggiungendo altro potere allo strapotere, si è potuta costruire la cosiddetta “finanza tossica”.

Articolo 58 TUB (Cessione di rapporti giuridici)
1. La Banca d’Italia (omissis…)
2. La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità (3).
3. I privilegi e le garanzie (omisis…).
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’articolo 1264 del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65 e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107.
Vediamo come regolava la materia il Codice Civile del 1942.

Art. 1264 c.c. (Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto):
“La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli e’ stata notificata.
Omissis…

Il C.C. del 1942 in una sola riga esprime un concetto fondamentale: il rapporto fra creditore e debitore è un rapporto fra due “personalità giuridiche”. E’ un contratto fra due parti, Tizio e Caio.
Se Tizio (la banca) decide di mutare il contratto a suo tempo stipulato con Caio (vendere il credito a Sempronio), ebbene Caio deve saperlo!
Ammesso che non possa opporsi alla vendita deve comunque poter sapere, per esercitare il diritto di controllo: che non gli siano addebitati i costi dell’operazione, che le condizioni rimarranno le stesse etc. Se non viene avvisato perde dei diritti fondamentali, diventa una “cosa” che può essere ceduta a piacimento ad di fuori della sua stessa sfera conoscitiva.
E infatti Il C.C. del 1942 obbliga a che l’informazione gli venga “notificata”, significa che ne viene portato a conoscenza con una procedura legale che gli “porta l’informazione” (http://it.wikipedia.org/wiki/Notifica)
Ben diversamente fa l’art. 58 del TUB.
-         Con il comma 2 nega al debitore il diritto di essere informato, e quindi di controllo (trasforma la “notifica” in un annuncio generico di “cessione di diritti giuridici in blocco” fra A e B sul foglio inserzioni di una gazzetta ufficiale)
-         Con il comma 4 annulla l’art. 1264 del Codice Civile del 1942 che obbligava la notifica
-         Con il comma 5 stabilisce che l’unico diritto del debitore è di pagare tutto sull’unghia
-         Con il comma 7 stabilisce che anche semplici srl o spa hanno verso il debitore gli stessi diritti della banche.

La vittima si comincia a indebitare coi parenti e gli amici per vivere e per pagare gli avvocati, nella sua banca lo cominciano a guardare come un malfattore, al lavoro si cominciano a preoccupare, e così via. La prima volta parenti e amici gli prestano volentieri qualche soldo (al lavoro non gli possono anticipare più niente) ma la seconda volta lo guardano male, la terza gli dicono che non ce li hanno… e il più delle volte finisce i mano agli usurai coinvolgendo i parenti, comincia a sviluppare patologie immaginarie autolesioniste fino a che perde realmente la salute. Si chiama “Sindrome da Cartolarizzazione” la
grande invenzione che anche nel nostro paese ha seminato omicidi colposi del sistema bancario e una infinità di suicidi.

In tale situazione i malcapitati delle cartolarizzazioni, vengono sottoposti ad una autentica aggressione psicologica e costretti a vivere in uno stato di totale insicurezza per l’imminenza della perdita della casa e per la triste sorte a cui si ritroverà esposto il proprio nucleo famigliare. 

Insomma ad esempio, ma accadimento reale, un presunto debito che era di meno di 10.000€ nel 1990, dopo 19 anni di silenzio una finanziaria di Wall Street che chiede 88.000€.
Si copre quindi di essere stati venduti tre volte, l’ultima a Londra nel 1995 a questi di Wall Street  a nostra completa insaputa. Al telefono rispondono: “Noi non siamo esosi. Ci dica quanto guadagna, noi valutiamo la sua aspettativa di vita e ci accontentiamo del 20%, ma in contanti”; che da 19 anni applicano interessi “di contratto” al 13% più  “spese” a totale nostra insaputa e che i 15.000 € versati tramite il tribunale nel 2003 sono stati “trattenuti” in uno dei passaggi intermedi mentre il debito continua a salire.
E se si fa l’accordo sull’aspettativa di vita si prendono la somma “in conto interessi” e si rivenderanno il credito di 88.000 € a un altro che poi ce li viene a richiedere.
E soprattutto che possono continuare a depredare i nostri discendenti fino alla terza generazione (quindi i figli di mio nipote). E per “ammorbidirci” sulla trattativa ci pignorano i conti correnti in banca, basta la “dichiarazione” di una finanziaria di recupero crediti perchè il TUB li equipara a una banca.

Il TUB è stato “forse” costruito per togliere i diritti dei cittadini ?

Visto l’abnorme numero dei casi pare abbiano aperto un ufficio apposta per fare la “rinuncia all’eredità”, dove i figli, abbandonati i genitori al loro triste destino, rinunciando a ricevere eredità si sottraggono, mestamente, all’aguzzino e al gabelliere.

Art. 126 T.U.B.
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità… Più che giusto.

Insomma, possiamo star tranquilli: i banchieri sono “onorabili”. Per Legge.

Anche il sig.r Profumo e il sig.r Geronzi?

Insomma quale è sinteticamente lo scenario messo in atto dalla combriccola/masnada/orda composta da politici/banchieri/parlamentari/tribunali nazionali ed internazionali/società di recupero crediti e cartolarizzazioni varie?

In pratica (e nei fatti) :

1)    le banche nazionali (si fa per dire … meglio [dal nome italiano]), le B.C.E  e tutte le grandi multinazionali della finanza/moneta, stampano ormai da decenni pezzi di carta straccia che si ostinano pervicacemente a chiamare “banconote” mentre non hanno più alcuna delle caratteristiche intrinseche che le distingueva (e che quindi dava loro valore), ora non hanno più alcun controvalore convertibile e quindi quando le banche la emettono non possono portare in contabilità la loro entità al passivo.

2)    Così facendo creano un accumulo di capitale di quantità industriale, che addebitano allo Stato al valore facciale più costo di produzione più interessi, che inoltre non viene dichiarato al fisco, e attraverso queste immense disponibilità, fra i tanti infiniti scopi comprano tutti i corruttibili sul mercato, in particolare i politici, che fanno questo di professione.

3)    I quali politici e parlamentari promulgano una serie di leggi a favore delle banche, e assimilate, cambiando, se necessario, il codice civile e quello penale, nonché i rispettivi codici di procedura,
producendo leggi incostituzionali a raffica.

4)    Dopodiché tutto il denaro rapinato attraverso la illegittima ed illegale creazione di banconote tramite il signoreggio primario e secondario, e relativo addebitamento a carico dello Stato (debito pubblico), e quindi dei cittadini, non contenti  tutti gli associati in questa immane azione criminogena, vanno ad attaccare direttamente i beni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.

5)    Infine non ancora soddisfatti, poiché le banche sanno benissimo che in questo regime monetario il vero valore non sta nella banconota ma nei beni dati a garanzia dei mutui e dei fidi, approfittando della crisi artificiosa, assolutamente falsa e da esse stesse indotta, …. Dopo aver dragato tutta la moneta circolante al fine di non lasciarne più sul mercato (basta vedere i rientri forzosi messi in atto negli ultimi mesi dalle banche commerciali), mettono in azione le loro controllate società di recupero crediti e attraverso l’estromissione del filtro e controllo del giudice naturale, e viceversa attraverso l’incostituzionale patrocinio di giudici (vedi art. 25 Costituzione) dislocati a New York piuttosto che Hong Kong, ora con una semplice operazione si appropriano dei beni reali dati a garanzia dai mutuatari.

6)    600.000 pignoramenti del 2008 (in aumento) sono la fotografia dello stato di degrado della Legge, del Diritto e della Giustizia e della grande sofferenza, strazio, scempio e sciagura dei cittadini direttamente coinvolti e della Nazione nel suo complesso.

7)    A questo punto la corruzione della logica, delle leggi e del Diritto ormai ha raggiunto una dimensione tale che soltanto l’azione decisa della magistratura inquirente potrebbe, forse, porvi rimedio.

Tutta questa serie di violazioni, strategicamente, organicamente e funzionalmente strutturate per la loro stessa natura e per l’alto livello di consapevolezza, informazione e potere di chi l’ha compiuta, non possono che essere intenzionali e pianificate, a danno dello Stato e a beneficio dei privati finanzieri.

Va inoltre valutata la ravvisabilità dei reati di falso in bilancio e di false comunicazioni sociali nelle operazioni suddescritte circa il reddito da signoraggio non dichiarato e la abusiva appostazione nella situazione patrimoniale di passività inesistenti.

In relazione al comportamento associato dei soggetti autori e beneficiari dei reati succitati, si può ipotizzare il reato di associazione per delinquere e anche l’applicabilità dell’art. 416 bis del Codice Penale, sul reato di Associazione di tipo mafioso 416 bis CP. «[I]. Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da tre a sei anni. [II]. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

[III]. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte [628 comma 3 n. 3] si avvalgono [629-bis] della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

[VI]. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

[VII]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca [240 comma 2] delle cose che

servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego (3).

[VIII]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

È vero che, in ambito bancario e monetario e istituzionale, i predetti comportamenti di reato vengono compiuti da molti anni senza che vengano perseguiti, ma ciò non impedisce di perseguirli ora, perché in materia penale non esiste la desuetudine delle norme, e quantomeno questa procura dovrebbe ragguagliarcene.

Non va infine sottaciuta una grave lesione dei diritti primari di nascita enunciati dalla Costituzione all’art.25 che riconosce l’inalienabilità del diritto di essere giudicato dal giudice naturale (italiano) da un tribunale italiano, secondo le leggi italiane.

Invece grazie a questa legge infame i cittadini italiani vengono perseguiti da tribunali internazionali secondo leggi non italiane.

ED ANCORA….

Sono in atto dal 1992 (ed anche da prima marginalmente) manipolazioni e travisazioni plateali delle leggi, della Costituzione e della conseguente pressione fiscale dai modi irrituali ed usurpativi di ogni diritto proprio del cittadino presunto “debitore”, usate a seguito della legge 130 del 1999 per la “cartolarizzazione” e l’esazione fiscale ed adottate dalle bande criminali che hanno occupato, modificato le istituzioni dello Stato e le sue leggi incostituzionalmente e contro gli interessi dei cittadini e dello Stato stesso.

Tutto questo quando esistono soggetti platealmente ed indiscutibilmente evasori parziali o totali “ALL’INGROSSO”, incredibilmente (in tutte le sue accezioni), che vengono impunemente tralasciati dall’essere perseguiti perché “too big to enchain” …..  per calare invece la mannaia dell’inquisizione e dell’indagine sui poveri, disgraziati privati cittadini, artigiani, commercianti al minuto, professionisti, lavoratori autonomi , etc., etc.-.

ALTRO FATTO

Qualche giorno fa è apparsa in TV una “Pubblicità Progresso” certamente molto efficace e scioccante che equiparava gli evasori fiscali ai parassiti esistenti in natura… su questa scìa oggi veniamo a denunciare, da una parte questa disparità di trattamento fra soggetti  e dall’altra, e soprattutto, la

macroscopica tolleranza, connivenza, e/o compiacenza tenuta nei confronti di evasori parziali e/o totali che sono noti a tutti, e ciononostante stimati ed apprezzati cittadini ed istituzioni … Ma che per qualche incomprensibile motivo non vengono perseguiti dagli organi dello Stato deputati a questo scopo…

(continua. Vedi altro post)



3 commenti:

  1. Articolo eccezionale che rimarrà ai posteri, temo che nessuna corte possa prenderlo in considerazione per i motivi che già sappiamo, quindi quando lo aggiornerai devi inserire nei querelato anche la corte stessa,
    alla fine faremmo appello alla corte sipremma del Dio ognipotente
    Enzo, Milano

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  2. Un'analisi encomiabile dei motivi e delle responsabilità che ci hanno precipitato in questa disgraziata situazione, direi un cartello da cui ripartire per ritrovare la speranza, la libertà e la fiducia nel futuro. Sicuramente la magistratura, corresponsabile per aver chiuso gli occhi su questi fatti sino ad oggi, casserà questa denuncia. Mi auguro almeno che la sua diffusione attraverso la rete contribuisca alla presa di coscienza popolare unica condizione per arrivare ad un radicale cambiamento. Mi auguro altresì che venga pubblicata la copia del testo con i timbri del comando CC o della Procura a riprova dell'avvenuto deposito.

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  3. ho fatto una fatica incredibile a leggere tutto,l'età...,noto però che dopo 4 mesi non è cambiato assolutamente niente. Quì si continua solo a parlare, spiegare, perchè xcome....ma nonostante tutto, noi italiani di mer.....continuiamo a dormire. Ma è mai possibile che siamo veramente un popolo simile? Ma cosa ci devono fare xchè si debba avere una qualsiasi reazione?

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